Art. 2 (a). Bilancio annuale di previsione (( 1. Il progetto di bilancio annuale di previsione a legislazione )) (( vigente e' formato sulla base dei criteri e parametri indicati, )) (( ai sensi dell'art. 3, comma 3, dal documento di programmazione )) (( economico-finanziaria come deliberato dal Parlamento. Esso )) (( indica per ciascun capitolo di entrata e di spesa: )) (( a) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla )) (( chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si )) (( riferisce; )) (( b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e )) (( delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il )) (( bilancio si riferisce; )) (( c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e )) (( delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio )) (( si riferisce, senza distinzione tra operazioni in conto )) (( competenza e in conto residui. Si intendono per incassate le )) (( somme versate in tesoreria e per pagate le somme erogate dalla )) (( tesoreria. )) (( 2. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo gli )) (( stanziamenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1. Le )) (( previsioni di spesa di cui alle medesime lettere b) e c) )) (( costituiscono il limite per le autorizzazioni rispettivamente )) (( di impegno e di pagamento. )) (( 3. Il bilancio annuale di previsione, che forma oggetto di un )) (( unico disegno di legge, e' costituito dallo stato di previsione )) (( dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti )) (( per Ministeri con le allegate appendici dei bilanci delle )) (( aziende ed amministrazioni autonome e dal quadro generale )) (( riassuntivo. )) (( 4. Ciascuno stato di previsione della spesa e' illustrato da )) (( una nota preliminare, nella quale sono indicati i criteri )) (( adottati per la formulazione delle previsioni, ed in )) (( particolare quelli utilizzati per i capitoli di spesa corrente )) (( concernenti spese non obbligatorie e non predeterminate per )) (( legge, per i quali il tasso di variazione applicato sia )) (( significativamente diverso da quello indicato per le spese di )) (( parte corrente nel documento di programmazione )) (( economico-finaziaria, come deliberato dal Parlamento. I criteri )) (( per determinare la significativita' degli scostamenti sono )) (( indicati nel documento medesimo. La nota preliminare di )) (( ciascuno stato di previsione espone, inoltre, in un apposito )) (( allegato, le previsioni sull'andamento delle entrate e delle )) (( spese per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio )) (( pluriennale articolate per categoria. Nella nota preliminare )) (( dello stato di previsione dell'entrata sono specificamente )) (( illustrati i criteri per la previsione delle entrate relative )) (( alle principali, imposte, dirette ed indirette, e tasse. Nella )) (( medesima nota sono indicate le conseguenze finanziarie, in )) (( termini di perdita di gettito, per il periodo compreso nel )) (( bilancio pluriennale, di ogni disposizione introdotta nel corso )) (( dell'esercizio avente per oggetto agevolazioni fiscali. La nota )) (( deve indicare la natura delle esenzioni, i soggetti e le )) (( categorie dei beneficiari e gli obiettivi perseguiti con )) (( l'introduzione delle agevolazioni stesse (b). )) (( 5. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, )) (( nell'esercizio dell'attivita' di coordinamento prevista )) (( dall'art. 2 della legge 1 marzo 1986, n. 64 (c), presenta al )) (( Parlamento, nella stessa data di presentazione del disegno di )) (( legge finanziaria, un apposito documento allegato al disegno di )) (( legge di approvazione del bilancio, sulla ripartizione, tra )) (( Mezzogiorno e resto del Paese, delle spese di investimento )) (( iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per )) (( gli interventi di rispettiva competenza. )) (( 6. In apposito allegato di ciascuno stato di previsione sono )) (( esposte, per capitoli, le previsioni di spesa destinate ai )) (( territori di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della )) (( Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (d), relativamente alle )) (( categorie delle spese correnti concernenti spese per il )) (( personale in attivita' di servizio e per trasferimenti, nonche' )) (( per tutte le categorie delle spese in conto capitale con )) (( esclusione delle anticipazioni per finalita' non produttive )) (( (e). )) (( 7. L'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, di )) (( ciascuno stato di previsione della spesa, del totale generale )) (( della spesa e del quadro generale riassuntivo e' disposta, )) (( nell'ordine, con distinti articoli del disegno di legge, con )) (( riferimento sia alle dotazioni di competenza che a quelle di )) (( cassa. )) (( 8. L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e' )) (( disposta con apposite norme. )) (( 9. Con apposita norma della legge che approva il bilancio di )) (( previsione dello Stato e' annualmente stabilito, in relazione )) (( alla indicazione del fabbisogno del settore statale, effettuata )) (( ai sensi dell'art. 15, terzo comma, l'importo massimo di )) (( emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto )) (( di quelli da rimborsare (f). )) ------------------------------------------------------
(a) Il presente articolo e' stato cosi' sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge n. 362/1988. (b) L'art. 2, comma 2, della citata legge n. 362/1988 prevede che, in sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'ultimo periodo del presente comma si applichino con riferimento alle disposizioni introdotte a partire dal 1 gennaio 1987. (c) Si trascrive il testo dei primi sei commi dell'art. 2 della legge n. 64/1986, recante: "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno" (il comma 7 del medesimo articolo e' stato abrogato dall'art. 11 della legge n. 362/1988 ed e' riportato in appendice): "1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede a coordinare il complesso dell'azione pubblica nel Mezzogiorno. 2. Al fine di consentire il coordinamento tra intervento straordinario ed intervento ordinario, le amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni meridionali e gli enti pubblici economici comunicano entro il 30 aprile di ogni anno al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro del bilancio e della programmazione economica i programmi di intervento ordinario articolati per regioni, nonche' le proposte per l'aggiornamento del programma triennale. 3. Le amministrazioni, le regioni e gli enti di cui al precedente comma comunicano semestralmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro del bilancio e della programmazione economica lo stato di attuazione degli interventi di rispettiva competenza e le richieste di stanziamenti da prevedere nella legge finanziaria e nel bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ferme restando le competenze del Ministro del tesoro previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 468. 4. Le proposte di coordinamento con l'intervento straordinario previsto al quarto e quinto comma dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1983, n. 651, sono formulate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentite le regioni meridionali interessate. 5. Il CIPE delibera le direttive di coordinamento e dispone le misure necessarie alla loro attuazione. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno verifica in sede esecutiva la puntuale applicazione delle deliberazioni del CIPE e, in caso di inadempienze o ritardi delle amministrazioni pubbliche interessate, propone al Consiglio dei Ministri l'adozione di misure integrative o sostitutive. 6. Sull'azione di coordinamento il Ministro riferisce annualmente al Parlamento". Il testo dell'art. 2, quarto e quinto comma, della legge n. 651/1983 (Disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno), richiamato dall'articolo soprariportato, e' il seguente: "Il CIPE, nell'approvare il programma, adotta, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, le misure per il coordinamento delle azioni statali, regionali e locali con gli interventi straordinari e con quelle degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli altri enti pubblici interessati, nonche' con gli interventi finanziati dalle Comunita' europee. Il Ministro formula le proposte di coordinamento tenendo conto anche dei programmi delle amministrazioni statali e regionali interessate, ivi compresi quelli degli enti di cui al comma precedente". (d) L'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D P.R. n. 218/1978, e' cosi' formulato: "Art. 1 (Sfera territoriale di applicazione). - Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, e ai comuni della provincia di Rieti gia' compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonche' agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola. Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sara' limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi. Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo". (e) L'art. 2, comma 2, della legge n. 362/1988 prevede l'applicazione delle disposizioni del presente comma a decorrere dall'esercizio finanziario 1991. (f) L'art. 11 della legge n. 362/1988 abroga il primo comma dell'art. 15 della legge n. 468/1978. Conseguentemente il riferimento al terzo comma dell'art. 15, contenuto nel presente comma, deve intendersi ora al secondo comma del nuovo testo dell'art. 15.