Art. 5. Universalita', integrita' ed unita' del bilancio Tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio, salvo nei casi autorizzati da leggi speciali il cui elenco e' allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro. Le leggi speciali, ad eccezione di quelle relative a gestioni aventi natura di fondo di rotazione, stabiliscono il termine perentorio della durata della gestione, allo scadere del quale la gestione e' conclusa e il Ministro del tesoro provvede agli adempimenti necessari per la relativa chiusura. E' vietata altresi' l'assegnazione di qualsiasi provento per spese od erogazioni speciali, salvo per quanto concerne i proventi e quote di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e simili fatte a scopo determinato. Restano valide le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari entrate.