Art. 5.
           Universalita', integrita' ed unita' del bilancio
  Tutte  le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle
spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.
  Parimenti,  tutte  le  spese  devono  essere  iscritte  in bilancio
integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.
  Sono  vietate  le gestioni di fondi al di fuori del bilancio, salvo
nei casi autorizzati da leggi speciali il cui elenco e' allegato allo
stato di previsione del Ministero del tesoro.
  Le  leggi  speciali,  ad  eccezione  di  quelle relative a gestioni
aventi  natura  di  fondo  di  rotazione,  stabiliscono  il   termine
perentorio  della  durata  della  gestione, allo scadere del quale la
gestione  e'  conclusa  e  il  Ministro  del  tesoro  provvede   agli
adempimenti necessari per la relativa chiusura.
  E'  vietata altresi' l'assegnazione di qualsiasi provento per spese
od erogazioni speciali, salvo per quanto concerne i proventi e  quote
di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e simili fatte a
scopo determinato.
  Restano   valide  le  disposizioni  legislative  che  prevedono  la
riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari entrate.