IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali e sulla indennita' di fine servizio per gli iscritti all'INADEL; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 gennaio 1988; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto: Art. 1. 1. Il personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e di istruzione artistica, di cui all'articolo 2, primo comma, punto b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e' assoggettato, a decorrere dal 1 gennaio 1988, alla ritenuta in conto entrata Tesoro nella misura e con le norme previste per i dipendenti civili e militari dello Stato. Dalla stessa data cessa per il personale medesimo l'iscrizione, ai fini di quiescenza, alla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. 2. Nei confronti del personale di cui al comma 1 resta ferma, ai fini dell'indennita' di fine rapporto, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e successive modificazioni ed integrazioni.