IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare norme in
materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti
portuali e  sulla  indennita'  di  fine  servizio  per  gli  iscritti
all'INADEL; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 gennaio 1988; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  della  marina
mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e  del  bilancio  e
della programmazione economica; 
                                EMANA 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
  1. Il personale supplente delle scuole  di  istruzione  primaria  e
secondaria e degli istituti professionali e di istruzione  artistica,
di cui all'articolo  2,  primo  comma,  punto  b),  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  dicembre   1973,   n.   1092,   e'
assoggettato, a decorrere dal 1› gennaio 1988, alla ritenuta in conto
entrata Tesoro nella misura e con le norme previste per i  dipendenti
civili e militari  dello  Stato.  Dalla  stessa  data  cessa  per  il
personale  medesimo  l'iscrizione,  ai  fini  di   quiescenza,   alla
assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e
i superstiti. 
  2. Nei confronti del personale di cui al comma 1  resta  ferma,  ai
fini  dell'indennita'  di   fine   rapporto,   l'applicazione   della
disposizione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo  del  Capo
provvisorio  dello  Stato  4  aprile  1947,  n.  207,  e   successive
modificazioni ed integrazioni.