Art. 3. 
  1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni  e  delle
prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro  dipendente,
i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la  tubercolosi,  il
personale statale in  attivita'  di  servizio  ed  in  quiescenza,  i
dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a
decorrere dal primo giorno di paga in corso al 1  gennaio  1988,  gli
assegni familiari, le quote  di  aggiunta  di  famiglia,  ogni  altro
trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 25  marzo  1983,  n.  79,  cessano  di
essere corrisposti e sono sostituiti,  ove  ricorrano  le  condizioni
previste dalle disposizioni del presente articolo,  dall'assegno  per
il nucleo familiare. 
  2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al  numero
dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella
allegata al presente decreto, ed e' concesso  per  i  componenti  del
nucleo familiare che abbiano la residenza nel  territorio  nazionale.
Per i nuclei familiari che comprendono  soggetti  che  si  trovano  a
causa di infermita'  o  difetto  fisico  o  mentale  nell'assoluta  e
permanente impossibilita' di  dedicarsi  ad  un  proficuo  lavoro,  i
livelli di reddito della tabella  predetta  sono  aumentati  di  lire
dieci milioni. I medesimi livelli di reddito sono aumentati  di  lire
due milioni se nel nucleo familiare si trovano soggetti in condizioni
di vedovo o vedova, divorziato  o  divorziata,  separato  o  separata
legalmente, celibe o nubile. 
  3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo,  le
norme contenute nel testo unico sugli  assegni  familiari,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  nonche'  le  norme   che
disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie  delle
quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia
comunque denominato. 
  4. La cessazione dal diritto ai trattamenti  di  famiglia  comunque
denominati, per effetto delle disposizioni del presente articolo, non
comporta la cessazione di altri diritti e benefici  dipendenti  dalla
vivenza a carico e/o ad essa connessi. 
  5.  Sono  fatti  salvi  gli  aumenti  per  situazioni  di  famiglia
spettanti al personale in servizio all'estero ai sensi degli articoli
157, 162 e 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio
1967, n. 18, nonche' dell'articolo  12  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli  26  e  27
della legge 25 agosto 1982, n. 604. 
  6. Il nucleo familiare e' composto dai coniugi, con esclusione  del
coniuge  legalmente  ed  effettivamente  separato,  e  dai  figli  ed
equiparati, ai sensi dell'articolo  38  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di eta' inferiore a 18  anni
compiuti ovvero, senza limite di eta', qualora si trovino, a causa di
infermita' o difetto fisico o  mentale,  nell'assoluta  e  permanente
impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro. 
  7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere  comunicate  al
soggetto tenuto a corrispondere l'assegno  entro  trenta  giorni  dal
loro verificarsi. 
  8. Il nucleo familiare puo' essere composto  di  una  sola  persona
qualora la stessa sia titolare di pensione ai  superstiti  da  lavoro
dipendente ed abbia un'eta' inferiore a diciotto anni compiuti ovvero
si  trovi,  a  causa  di  infermita'  o  difetto  fisico  o  mentale,
nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo
lavoro. 
  9. Il reddito del nucleo familiare e' costituito dall'ammontare dei
redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef,  conseguiti  dai  suoi
componenti nell'anno solare precedente il 1› luglio di  ciascun  anno
ed ha valore per la corresponsione dell'assegno  fino  al  30  giugno
dell'anno successivo. Per la corresponsione  dell'assegno  nel  primo
semestre  dell'anno  1988  e'  assunto  a  riferimento   il   reddito
conseguito  nell'anno  solare  1986.  Alla  formazione  del   reddito
concorrono altresi' i  redditi  di  qualsiasi  natura,  ivi  compresi
quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta  alla  fonte  a
titolo di  imposta  o  ad  imposta  sostitutiva  se  superiori  a  L.
2.000.000. Non  si  computano  nel  reddito  i  trattamenti  di  fine
rapporto comunque  denominati  e  le  anticipazioni  sui  trattamenti
stessi,   nonche'   l'assegno   previsto   dal   presente   articolo.
L'attestazione  del  reddito  del  nucleo  familiare  e'   resa   con
dichiarazione,   la   cui   sottoscrizione   non   e'   soggetta   ad
autenticazione, alla  quale  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale e'
resa la  dichiarazione  deve  trasmetterne  immediatamente  copia  al
comune di residenza del dichiarante. 
  10. L'assegno  non  spetta  se  la  somma  dei  redditi  da  lavoro
dipendente,  da  pensione  o  da  altra   prestazione   previdenziale
derivante da lavoro dipendente e'  inferiore  al  70  per  cento  del
reddito complessivo del nucleo familiare. 
  11.  L'assegno  non  concorre  a   formare   la   base   imponibile
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. 
  12. I  livelli  di  reddito  previsti  nella  tabella  allegata  al
presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal comma  2  sono
rivalutati annualmente a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1›
luglio di ciascun anno, in misura pari  alla  variazione  percentuale
dell'indice dei prezzi al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  ed
impiegati,  calcolato   dall'ISTAT,   intervenuta   tra   l'anno   di
riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno  e  l'anno
immediatamente precedente. 
  13. L'onere derivante dalle  disposizioni  contenute  nel  presente
articolo e' valutato in lire 1.100 miliardi annui,  a  decorrere  dal
1988.