Art. 2.
1. Fino alla entrata in vigore della legge di riforma delle norme
sul bilancio e la contabilita' dello Stato, la copertura finanziaria
delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori
entrate, e' determinata esclusivamente attraverso le seguenti
modalita':
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi
speciali previsti dall'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale
per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalita'
difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per
provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali. E' inoltre
esclusa l'utilizzazione della facolta' prevista dal sesto e settimo
comma dell'articolo 10 della citata legge n. 468 del 1978 per
accantonamenti di parte corrente salvo che la copertura finanziaria
non si riferisca a spese aventi strutturalmente caratteristiche
retroattivo;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di
spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti
presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione
nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare
come copertura;
c) a carico o mediante riduzione di disponibilita' formatesi nel
corso dell'esercizio sui capitoli di natura non obbligatoria, con
conseguente divieto, nel corso dello stesso esercizio, di variazioni
legislative volte ad incrementare i precedenti capitoli. Ove si
tratti di oneri continuativi pluriennali, nei due esercizi successivi
al primo stanziamento di competenza dei suddetti capitoli, detratta
la somma utilizzata come copertura, potra' essere incrementato in
misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di
Relazione previsionale e programmatica. A tale forma di copertura si
puo' fare ricorso solo dopo che il Governo abbia accertato, con la
presentazione del disegno di legge di assestamento del bilancio, che
le disponibilita' esistenti presso singoli capitoli non debbano
essere utilizzati per far fronte alle esigenze di integrazione di
altri stanziamenti di bilancio che in corso di esercizio si rivelino
sottostimati. In nessun caso possono essere utilizzate per esigenze
di altra natura le economie che si dovessero realizzare nella
categoria "Interessi" e nei capitoli di stipendi del bilancio dello
Stato. Le facolta' di cui agli articoli 9 e 12, primo comma, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono essere esercitate per
l'iscrizione di somme a favore di capitoli le cui disponibilita'
siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove
o maggiori spese disposte con legge:
d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o
maggiori entrate. Nel 1988 si applica la limitazione prevista dal
comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 1.
2. I disegni di legge e gli emendamenti di iniziativa governativa
che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate
devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle
amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro,
sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e
delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa
corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla
completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale,
della modulazione relativa ai primi tre anni di attuazione e
dell'onere complessivo in relazione degli obiettivi fisici previsti.
Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la
quantificazione e loro fonti e ogni elemento utile per la verifica
tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i
regolamenti parlamentari.
3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al
Governo la relazione di cui al comma 2 per tutte le disposizioni leg-
islative al loro esame ai fini della verifica tecnica della
quantificazione degli oneri da esse recati da svolgere in sede
parlamentare.
4. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la
relazione di cui ai commi precedenti contiene un quadro analitico di
proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle
variabili collegate ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni leg-
islative in materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati
sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi
diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa
attuazione, nonche' sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed
economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili.
5. Il disegno di legge finanziaria, presentato dal Governo al
Parlamento, per ciascun anno finanziario considerato nel bilancio
triennale, puo' disporre in materia di nuove spese correnti, incluse
le finalizzazioni nuove del fondo speciale di parte corrente,
esclusivamente entro i limiti delle maggiori entrate tributarie,
extra-tributarie e contributive o delle riduzioni permanenti di
autorizzazioni di spesa corrente in esso contestualmente previste.
6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette una relazione
sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel
periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino
scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrate, il
Governo ne da' notizia tempestivamente al Parlamento con relazione
del Ministro del tesoro e assume le conseguenti iniziative. La stessa
procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi
giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni
della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.
Note all'art. 2, comma 1:
- Per il testo dell'art. 10 della legge n. 468/1978 si
veda la nota all'art. 1, comma 4.
- Il testo dell'art. 9, e del primo comma dell'art. 12
della legge n. 468/1978 (per il titolo si veda la nota
all'art. 1, comma 1) e' il seguente:
"Art. 9 (Fondo di riserva per le spese impreviste). -
Nello stato di previsione del Ministero del tesoro e'
istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per
le spese impreviste", per provvedere alle eventuali
deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non
riguardino le spese di cui al precedente art. 7 (punto 2)
ed al successivo art. 12 e che, comunque, non impegnino i
bilanci futuri con carattere di continuita'.
Il trasferimento di somme dal predetto fondo e la loro
corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno
luogo mediante decreti del Presidente della Repubblica su
proposta del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte
dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che
quelle di cassa dei capitoli interessati.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro e' allegato un elenco, da approvarsi, con apposito
articolo, dalla legge di approvazione del bilancio, delle
spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' di cui al
comma precedente.
Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello
Stato e' allegato un elenco dei decreti di cui al secondo
comma, con le indicazioni dei motivi per i quali si e'
proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente
articolo".
"Art. 12, primo comma. - Con decreti del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro,
sentito il Consiglio dei Ministri, possono iscriversi in
bilancio somme per restituzioni di tributi indebitamente
riscossi, ovvero di tasse ed imposte su prodotti che si
esportano, per pagare vincite al lotto, per eseguire
pagamenti relativi al debito pubblico, in dipendenza di
operazioni di conversione od altre analoghe autorizzate da
leggi, per integrare le assegnazioni relative a stipendi,
pensioni e altri assegni fissi, tassativamente autorizzati
e regolati per legge, per integrare le dotazioni del fondo
speciale di cui al precedente art. 8, nonche' per
fronteggiare le esigenze derivanti al bilancio dello Stato
dalle disposizioni di cui agli articoli 10, paragrafo II, e
12, paragrafo II, del regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n.
2891/77 del Consiglio in data 19 dicembre 1977 e successive
modificazioni".