Art. 2. 
 
  1. Fino alla entrata in vigore della legge di riforma  delle  norme
sul bilancio e la contabilita' dello Stato, la copertura  finanziaria
delle leggi che importino  nuove  o  maggiori  spese,  ovvero  minori
entrate,  e'  determinata  esclusivamente  attraverso   le   seguenti
modalita': 
    a) mediante utilizzo  degli  accantonamenti  iscritti  nei  fondi
speciali previsti dall'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale
per iniziative  di  parte  corrente,  sia  l'utilizzo  per  finalita'
difformi  di  accantonamenti  per   regolazioni   contabili   e   per
provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali.  E'  inoltre
esclusa l'utilizzazione della facolta' prevista dal sesto  e  settimo
comma dell'articolo 10  della  citata  legge  n.  468  del  1978  per
accantonamenti di parte corrente salvo che la  copertura  finanziaria
non si  riferisca  a  spese  aventi  strutturalmente  caratteristiche
retroattivo; 
    b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di
spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite  in  conti  correnti
presso la Tesoreria statale, si procede alla  contestuale  iscrizione
nello stato di previsione della entrata delle risorse  da  utilizzare
come copertura; 
    c) a carico o mediante riduzione di disponibilita' formatesi  nel
corso dell'esercizio sui capitoli di  natura  non  obbligatoria,  con
conseguente divieto, nel corso dello stesso esercizio, di  variazioni
legislative volte ad  incrementare  i  precedenti  capitoli.  Ove  si
tratti di oneri continuativi pluriennali, nei due esercizi successivi
al primo stanziamento di competenza dei suddetti  capitoli,  detratta
la somma utilizzata come copertura,  potra'  essere  incrementato  in
misura non superiore al tasso di inflazione programmato  in  sede  di
Relazione previsionale e programmatica. A tale forma di copertura  si
puo' fare ricorso solo dopo che il Governo abbia  accertato,  con  la
presentazione del disegno di legge di assestamento del bilancio,  che
le disponibilita'  esistenti  presso  singoli  capitoli  non  debbano
essere utilizzati per far fronte alle  esigenze  di  integrazione  di
altri stanziamenti di bilancio che in corso di esercizio si  rivelino
sottostimati. In nessun caso possono essere utilizzate  per  esigenze
di altra  natura  le  economie  che  si  dovessero  realizzare  nella
categoria "Interessi" e nei capitoli di stipendi del  bilancio  dello
Stato. Le facolta' di cui agli articoli 9 e 12,  primo  comma,  della
legge 5 agosto 1978,  n.  468,  non  possono  essere  esercitate  per
l'iscrizione di somme a favore  di  capitoli  le  cui  disponibilita'
siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di  nuove
o maggiori spese disposte con legge: 
    d) mediante modificazioni  legislative  che  comportino  nuove  o
maggiori entrate. Nel 1988 si applica  la  limitazione  prevista  dal
comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 1. 
  2. I disegni di legge e gli emendamenti di  iniziativa  governativa
che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni  di  entrate
devono essere corredati da una relazione tecnica,  predisposta  dalle
amministrazioni competenti e verificata  dal  Ministero  del  tesoro,
sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna  disposizione  e
delle  relative  coperture,  con  la  specificazione,  per  la  spesa
corrente e per le minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino  alla
completa attuazione delle norme e, per le spese  in  conto  capitale,
della  modulazione  relativa  ai  primi  tre  anni  di  attuazione  e
dell'onere complessivo in relazione degli obiettivi fisici  previsti.
Nella relazione sono indicati i dati e i  metodi  utilizzati  per  la
quantificazione e loro fonti e ogni elemento utile  per  la  verifica
tecnica in sede parlamentare secondo  le  norme  da  adottare  con  i
regolamenti parlamentari. 
  3. Le Commissioni parlamentari  competenti  possono  richiedere  al
Governo la relazione di cui al comma 2 per tutte le disposizioni leg-
islative  al  loro  esame  ai  fini  della  verifica  tecnica   della
quantificazione degli oneri  da  esse  recati  da  svolgere  in  sede
parlamentare. 
  4. Per le disposizioni  legislative  in  materia  pensionistica  la
relazione di cui ai commi precedenti contiene un quadro analitico  di
proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle
variabili collegate ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni leg-
islative in materia di pubblico impiego la relazione contiene i  dati
sul numero dei destinatari, sul  costo  unitario,  sugli  automatismi
diretti e  indiretti  che  ne  conseguono  fino  alla  loro  completa
attuazione, nonche' sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed
economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. 
  5. Il disegno di  legge  finanziaria,  presentato  dal  Governo  al
Parlamento, per ciascun anno  finanziario  considerato  nel  bilancio
triennale, puo' disporre in materia di nuove spese correnti,  incluse
le  finalizzazioni  nuove  del  fondo  speciale  di  parte  corrente,
esclusivamente entro i  limiti  delle  maggiori  entrate  tributarie,
extra-tributarie e  contributive  o  delle  riduzioni  permanenti  di
autorizzazioni di spesa corrente in esso contestualmente previste. 
  6. Ogni quattro mesi la Corte dei  conti  trasmette  una  relazione
sulla tipologia delle coperture adottate nelle  leggi  approvate  nel
periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. 
  7. Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi  si  verifichino
scostamenti rispetto alle  previsioni  di  spesa  o  di  entrate,  il
Governo ne da' notizia tempestivamente al  Parlamento  con  relazione
del Ministro del tesoro e assume le conseguenti iniziative. La stessa
procedura e' applicata in  caso  di  sentenze  definitive  di  organi
giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti  interpretazioni
della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri. 
 
          Note all'art. 2, comma 1:
             - Per il testo dell'art. 10 della legge n.  468/1978  si
          veda la nota all'art. 1, comma 4.
             -  Il  testo dell'art. 9, e del primo comma dell'art. 12
          della legge n. 468/1978 (per il  titolo  si  veda  la  nota
          all'art. 1, comma 1) e' il seguente:
             "Art.  9  (Fondo  di riserva per le spese impreviste). -
          Nello stato di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  e'
          istituito,  nella  parte corrente, un "Fondo di riserva per
          le  spese  impreviste",  per  provvedere   alle   eventuali
          deficienze   delle   assegnazioni   di  bilancio,  che  non
          riguardino le spese di cui al precedente art. 7  (punto  2)
          ed  al  successivo art. 12 e che, comunque, non impegnino i
          bilanci futuri con carattere di continuita'.
             Il trasferimento di somme dal predetto fondo e  la  loro
          corrispondente  iscrizione  ai  capitoli  di bilancio hanno
          luogo mediante decreti del Presidente della  Repubblica  su
          proposta del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte
          dei  conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che
          quelle di cassa dei capitoli interessati.
             Allo stato di previsione della spesa del  Ministero  del
          tesoro  e'  allegato un elenco, da approvarsi, con apposito
          articolo, dalla legge di approvazione del  bilancio,  delle
          spese  per  le quali puo' esercitarsi la facolta' di cui al
          comma precedente.
             Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello
          Stato e' allegato un elenco dei decreti di cui  al  secondo
          comma,  con  le  indicazioni  dei  motivi per i quali si e'
          proceduto ai prelevamenti dal  fondo  di  cui  al  presente
          articolo".
             "Art.  12,  primo  comma.  -  Con decreti del Presidente
          della Repubblica, su  proposta  del  Ministro  del  tesoro,
          sentito  il  Consiglio  dei Ministri, possono iscriversi in
          bilancio somme per restituzioni  di  tributi  indebitamente
          riscossi,  ovvero  di  tasse  ed imposte su prodotti che si
          esportano,  per  pagare  vincite  al  lotto,  per  eseguire
          pagamenti  relativi  al  debito  pubblico, in dipendenza di
          operazioni di conversione od altre analoghe autorizzate  da
          leggi,  per  integrare le assegnazioni relative a stipendi,
          pensioni e altri assegni fissi, tassativamente  autorizzati
          e  regolati per legge, per integrare le dotazioni del fondo
          speciale  di  cui  al  precedente  art.  8,   nonche'   per
          fronteggiare  le esigenze derivanti al bilancio dello Stato
          dalle disposizioni di cui agli articoli 10, paragrafo II, e
          12, paragrafo II, del regolamento (CEE, EURATOM,  CECA)  n.
          2891/77 del Consiglio in data 19 dicembre 1977 e successive
          modificazioni".