Art. 3.
1. Fino alla entrata in vigore della legge di riforma delle norme
sul bilancio e la contabilita' dello Stato, entro il 31 maggio di
ciascun anno il Governo presenta alle Camere, ai fini della sua
approvazione, il documento di programmazione economico-finanziaria
relativo alla manovra di finanza pubblica per il triennio successivo.
In esso sono indicati, rispetto alla evoluzione tendenziale prevista
per i flussi della finanza pubblica:
a) gli obiettivi in termini di rapporti al prodotto interno lordo
del fabbisogno del settore statale, al lorodo e al netto degli
interessi, e del debito del settore statale e del settore pubblico
allargato per ciascuno degli anni del triennio, nel quadro degli
andamenti tendenziali e degli obiettivi macro-economici per lo stesso
periodo;
b) gli obiettivi di fabbisogno complessivo e di disavanzo
corrente del settore statale, al lordo e al netto degli interessi,
per ciascuno degli anni del triennio;
c) le regole di variazione delle entrate e delle spese del
bilancio dello Stato e di quelli degli enti che si ricollegano alla
finanza pubblica per il triennio successivo;
d) gli indirizzi per gli interventi, volti al conseguimento degli
obiettivi ed al rispetto delle regole di cui alle precedenti lettere
a), b) e c).