Art. 3. 
 
  1. Fino alla entrata in vigore della legge di riforma  delle  norme
sul bilancio e la contabilita' dello Stato, entro  il  31  maggio  di
ciascun anno il Governo presenta  alle  Camere,  ai  fini  della  sua
approvazione, il documento  di  programmazione  economico-finanziaria
relativo alla manovra di finanza pubblica per il triennio successivo. 
In esso sono indicati, rispetto alla evoluzione tendenziale  prevista
per i flussi della finanza pubblica: 
    a) gli obiettivi in termini di rapporti al prodotto interno lordo
del fabbisogno del settore  statale,  al  lorodo  e  al  netto  degli
interessi, e del debito del settore statale e  del  settore  pubblico
allargato per ciascuno degli anni  del  triennio,  nel  quadro  degli
andamenti tendenziali e degli obiettivi macro-economici per lo stesso
periodo; 
    b)  gli  obiettivi  di  fabbisogno  complessivo  e  di  disavanzo
corrente del settore statale, al lordo e al  netto  degli  interessi,
per ciascuno degli anni del triennio; 
    c) le regole di  variazione  delle  entrate  e  delle  spese  del
bilancio dello Stato e di quelli degli enti che si  ricollegano  alla
finanza pubblica per il triennio successivo; 
    d) gli indirizzi per gli interventi, volti al conseguimento degli
obiettivi ed al rispetto delle regole di cui alle precedenti  lettere
a), b) e c).