Art. 3. 1. Fino alla entrata in vigore della legge di riforma delle norme sul bilancio e la contabilita' dello Stato, entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo presenta alle Camere, ai fini della sua approvazione, il documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per il triennio successivo. In esso sono indicati, rispetto alla evoluzione tendenziale prevista per i flussi della finanza pubblica: a) gli obiettivi in termini di rapporti al prodotto interno lordo del fabbisogno del settore statale, al lorodo e al netto degli interessi, e del debito del settore statale e del settore pubblico allargato per ciascuno degli anni del triennio, nel quadro degli andamenti tendenziali e degli obiettivi macro-economici per lo stesso periodo; b) gli obiettivi di fabbisogno complessivo e di disavanzo corrente del settore statale, al lordo e al netto degli interessi, per ciascuno degli anni del triennio; c) le regole di variazione delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato e di quelli degli enti che si ricollegano alla finanza pubblica per il triennio successivo; d) gli indirizzi per gli interventi, volti al conseguimento degli obiettivi ed al rispetto delle regole di cui alle precedenti lettere a), b) e c).