Art. 3.
  Le disposizioni del presente decreto riguardano il legname soltanto
se  esso  ha  conservato,  completamente o parzialmente la superficie
rotonda naturale, con o senza corteccia, ad eccezione del caso citato
nell'allegato  IV,  punto  3,  e  nell'allegato  V,  punto  7,  primo
trattino.