IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli
atti normativi comunitari;
Vista la direttiva CEE n. 82/501 relativa ai rischi di incidenti
rilevanti connessi con determinate attivita' industriali, indicata
nell'elenco C allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183;
Considerato che in data 8 febbraio 1988, ai termini dell'articolo
15 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il Governo
ad emanare norme attuative delle direttive indicate nel predetto
elenco C, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
per gli adempimenti ivi previsti;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 maggio 1988;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di
grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno, del bilanci e della
programmazione economica, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della
sanita', dell'ambiente, per il coordinamento della protezione civile
e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto concernono la prevenzione
di incidenti rilevanti che potrebbero essere causati da determinate
attivita' industriali e la limitazione delle loro conseguenze per
l'uomo e per l'ambiente.
2. Ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 si intende per:
a) attivita' industriali:
1) qualsiasi operazione effettuata in impianti industriali di cui
all'allegato I, che comporti o possa comportare l'uso di una o piu'
sostanze pericolose e che possa presentare rischi di incidenti
rilevanti, nonche' il trasporto effettuato all'interno dello
stabilimento per ragioni interne ed il deposito connesso a tali
operazioni all'interno del medesimo;
2) qualsiasi altro deposito effettuato nelle condizioni
specificate nell'allegato II;
b) fabbricante:
1) chiunque sia responsabile di una attivita' industriale;
c) incidente rilevante:
1) un avvenimento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione
di rilievo connessi ad uno sviluppo incontrollato di una attivita'
industriale che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito,
per l'uomo, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e per
l'ambiente e che comporti l'uso di una o piu' sostanze pericolose;
d) sostanze pericolose:
1) per l'applicazione dell'articolo 6, le sostanze generalmente
considerate rispondenti ai criteri stabiliti nell'allegato IV,
nonche' le sostanze comprese nell'elenco dell'allegato II, nelle
quantita' menzionate nella prima colonna;
2) per l'applicazione dell'articolo 4, le sostanze comprese
nell'elenco dell'allegato III e dell'allegato II, nelle quantita'
menzionate nella seconda colonna.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.