Art. 10.
Accadimento di incidente rilevante
1. Quando un incidente abbia a verificarsi, il fabbricante e'
tenuto ad informare immediatamente il prefetto e il sindaco,
comunicando appena possibile:
a) le circostanze dell'incidente;
b) le sostanze pericolose coinvolte, ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, lettera d);
c) le misure di emergenza adottate o che intende adottare per
rimediare agli effetti dell'incidente, a medio e a lungo termine, ad
evitare che esso si riproduca.
2. Il prefetto informa immediatamente i Ministri per il
coordinamento della protezione civile, dell'ambiente e della sanita',
nonche' il presidente della regione territorialmente competente.
3. Le autorita' di cui ai commi 1 e 2 raccolgono le informazioni
eventualmente necessarie al completamento dell'analisi
dell'incidente, si accertano che siano presi i necessari
provvedimenti di emergenza, a medio e lungo termine, e possono
formulare raccomandazioni.
4. In casi di incidente rilevante si procede d'ufficio a nuova
istruttoria.