Art. 11.
Informazione della popolazione
1. I dati e le informazioni relativi alle attivita' industriali
raccolti dalle autorita' pubbliche in applicazione del presente
decreto, possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali
sono stati richiesti.
2. A tutela del segreto industriale, chiunque incaricato di
esaminare gli atti di notifica o gli atti di dichiarazione, e' tenuto
a non divulgare le informazioni di cui venga a conoscenza.
3. Fatto salvo il dovere di informare la popolazione, previsto
dall'articolo 17, comma 2, l'informazione, a cura dei sindaci, deve
contenere almeno le seguenti notizie:
a) il tipo di processo produttivo secondo l'allegato I;
b) le sostanze presenti e le loro quantita' in ordine di
grandezza secondo gli allegati II, III, e IV;
c) i rischi possibili per i lavoratori, la popolazione e
l'ambiente;
d) le conclusioni sul rapporto di sicurezza e le misure
integrative di cui all'articolo 19;
e) le misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire
in caso di incidente.