Art. 2.
Attivita' escluse
1. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto:
a) le installazione militari e quelle delle forze di polizia;
b) le fabbricazioni e il deposito separato di esplosivi, polveri
e munizioni;
c) le attivita' estrattive e altre attivita' minerarie;
d) gli impianti nucleari e gli impianti di trattamento di
sostanze e materiali radioattivi.