Art. 3.
Obblighi dei fabbricanti
1. Per le attivita' industriali definite dall'articolo 1 il
fabbricante e' tenuto a prendere tutte le misure atte a prevenire gli
incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per
l'ambiente, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e
delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro
e di tutela della popolazione e dell'ambiente.
2. Il fabbricante e' tenuto a dimostrare, ad ogni richiesta
dell'autorita' competente, di avere provveduto all'individuazione dei
rischi di incidenti rilevanti, all'adozione delle appropriate misure
di sicurezza e all'informazione, all'addestramento e
all'equipaggiamento, ai fini di sicurezza, del dipendente e di coloro
che accedono all'azienda per motivi di lavoro.
3. L'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 4, 6 e 9 non
solleva il fabbricante dalle responsabilita' derivanti dai principi
generali dell'ordinamento.