Art. 4.
Obbligo di notifica
1. Fermo il disposto dell'articolo 3, il fabbricante e' tenuto a
far pervenire una notifica ai Ministri dell'ambiente e della
sanita':
a) qualora eserciti un'attivita' industriale che comporti o possa
comportare l'uso di una o piu' sostanze pericolose riportata
nell'allegato III, nelle quantita' ivi indicate, come:
1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con
l'attivita' industriale interessata;
2) prodotti della fabbricazione;
3) sottoprodotti;
4) residui;
5) prodotti di reazioni accidentali;
b) o, qualora siano immagazzinate una o piu' sostanze pericolose
riportate nell'allegato II, nelle quantita' ivi indicate nella
seconda colonna.
2. Il fabbricante e' ugualmente tenuto a far pervenire la notifica
qualora le quantita' delle sostanze pericolose, di cui alle lettere
a) e b) del comma 1, siano complessivamente raggiunte o superate in
piu' stabilimenti distanti tra loro meno di 500 metri, di proprieta'
del medesimo fabbricante.
3. Copia della notifica deve essere inviata alla regione o
provincia autonoma territorialmente competente.
4. Della avvenuta notifica, a norma del comma 1, e' data notizia al
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5. Nel caso di aree ad elevata concentrazione di attivita'
industriali, individuate ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera
d), la regione prescrive ai fabbricanti di stabilimenti distanti tra
loro meno di 500 metri, l'obbligo di notifica ove la quantita' delle
sostanze pericolose, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, siano
complessivamente raggiunte o superate.