Art. 5.
Contenuto della notifica
1. Alla notifica di cui all'articolo 4 deve essere allegato un
rapporto di sicurezza contenente i seguenti elementi:
a) informazioni relative alle sostanze riportate
rispettivamente nell'allegato II e nell'allegato III concernenti:
1) i dati e le informazioni elencati nell'allegato V;
2) la fase dell'attivita' in cui esse intervengano o possono
intervenire;
3) la quantita' (ordine di grandezza);
4) il comportamento chimico e/o fisico nelle
condizioni normali di utilizzazine durante il procedimento;
5) le forme in cui possono presentarsi o trasformarsi in caso di
anomalie prevedibili;
6) le altre sostanze pericolose la cui presenza, anche eventuale,
puo' influire sul rischio potenziale dell'attivita' industriale in
questione;
b) informazioni relative agli impianti concernenti:
1) la loro ubicazione, le relative caratteristiche idrogeologiche
e sismiche, le condizioni metereologiche dominanti, nonche' le fonti
di pericolo imputabili alla situazione del luogo;
2) il numero massimo degli addetti e segnatamente di quelli
esposti al rischio;
3) la descrizione generale dei processi tecnologici;
4) la descrizione delle parti dell'impianto rilevanti dal punto
di vista della sicurezza, delle cause di pericolo, delle condizioni
che rendono possibile il verificarsi di un incidente rilevante e
delle misure di prevenzione adottate o previste;
5) le misure prese per assicurare che siano disponibili in ogni
momento i mezzi tecnici necessari per garantire il funzionamento
degli impianti in condizioni di sicurezza e per far fronte a
qualsiasi inconveniente;
6) le cautele operative da usare in caso di incidenti rilevanti;
c) informazioni relative ad eventuali situazioni di incidente
rilevante concernenti:
1) i piani di emergenza, compresa l'attrezzatura di sicurezza, i
sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all'interno dello
stabilimento in casi di incidente rilevante;
2) qualsiasi informazione necessaria alle autorita' competenti
per consentire l'elaborazione dei piani di emergenza all'esterno
dello stabilimento;
3) il nome della persona o delle persone responsabili per la
sicurezza e per l'attuazione dei piani di emergenza interni, nonche'
per la comunicazione immediata al prefetto ed all'autorita'
competente;
d) indicazione del fabbricante sul se e su quali misure
assicurative e di garanzia per i rischi di danni a persona, a cose e
all'ambiente abbia adottato in relazione all'attivita' esercitata.