Art. 5. 
                      Contenuto della notifica 
  1. Alla notifica di cui all'articolo  4  deve  essere  allegato  un
rapporto di sicurezza contenente i seguenti elementi: 
    a) informazioni relative alle sostanze riportate 
rispettivamente nell'allegato II e nell'allegato III concernenti: 
    1) i dati e le informazioni elencati nell'allegato V; 
    2) la fase dell'attivita' in  cui  esse  intervengano  o  possono
intervenire; 
    3) la quantita' (ordine di grandezza); 
    4) il comportamento chimico e/o fisico nelle 
condizioni normali di utilizzazine durante il procedimento; 
    5) le forme in cui possono presentarsi o trasformarsi in caso  di
anomalie prevedibili; 
    6) le altre sostanze pericolose la cui presenza, anche eventuale,
puo' influire sul rischio potenziale  dell'attivita'  industriale  in
questione; 
    b) informazioni relative agli impianti concernenti: 
    1) la loro ubicazione, le relative caratteristiche idrogeologiche
e sismiche, le condizioni metereologiche dominanti, nonche' le  fonti
di pericolo imputabili alla situazione del luogo; 
    2) il numero massimo  degli  addetti  e  segnatamente  di  quelli
esposti al rischio; 
    3) la descrizione generale dei processi tecnologici; 
    4) la descrizione delle parti dell'impianto rilevanti  dal  punto
di vista della sicurezza, delle cause di pericolo,  delle  condizioni
che rendono possibile il verificarsi  di  un  incidente  rilevante  e
delle misure di prevenzione adottate o previste; 
    5) le misure prese per assicurare che siano disponibili  in  ogni
momento i mezzi tecnici  necessari  per  garantire  il  funzionamento
degli impianti  in  condizioni  di  sicurezza  e  per  far  fronte  a
qualsiasi inconveniente; 
    6) le cautele operative da usare in caso di incidenti rilevanti; 
    c) informazioni relative ad  eventuali  situazioni  di  incidente
rilevante concernenti: 
    1) i piani di emergenza, compresa l'attrezzatura di sicurezza,  i
sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all'interno dello
stabilimento in casi di incidente rilevante; 
    2) qualsiasi informazione necessaria  alle  autorita'  competenti
per consentire l'elaborazione  dei  piani  di  emergenza  all'esterno
dello stabilimento; 
    3) il nome della persona o  delle  persone  responsabili  per  la
sicurezza e per l'attuazione dei piani di emergenza interni,  nonche'
per  la  comunicazione  immediata  al   prefetto   ed   all'autorita'
competente; 
    d)  indicazione  del  fabbricante  sul  se  e  su  quali   misure
assicurative e di garanzia per i rischi di danni a persona, a cose  e
all'ambiente abbia adottato in relazione all'attivita' esercitata.