Art. 6.
Dichiarazione
1. Fermo il disposto dell'articolo 3 dell'articolo 12, comma 3,
lettera e), il fabbricante e' tenuto a far pervenire alla regione o
provincia autonoma territorialmente competente e al prefetto una
dichiarazione:
a) qualora eserciti una attivita' industriale che comporti o
possa comportare l'uso di una o piu' sostanze pericolose riportate
nell'allegato IV, come:
1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con
l'attivita' industriale interessata;
2) prodotti della fabbricazione;
3) sottoprodotti;
4) residui;
5) prodotti di reazioni accidentali;
b) o qualora siano immagazzinate una o piu' sostanze pericolose
riportate nell'allegato II, nelle quantita' ivi indicate nella prima
colonna.
2. Nella dichiarazione il fabbricante deve precisare che si e'
provveduto, indicando le modalita':
a) all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti;
b) all'adozione di misure di sicurezza appropriate;
c) all'informazione, all'addestramento e all'attrezzatura, ai
fini della sicurezza delle persone che lavorano in situ.
3. Il fabbricante indica altresi' se e quali misure assicurative e
di garanzia per i rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente
abbia adottate in relazione all'attivita' esercitata.