Art. 7.
Attivita' industriali esistenti
1. Il presente decreto si applica sia alle nuove attivita'
industriali, sia a quelle gia' esistenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. Qualora si apportino modifiche alle attivita' industriali
esistenti, tali da farle rientrare nel campo di applicazione del
presente decreto, si procede come per le nuove attivita' industriali.
3. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4 e 6, per gli impianti
industriali gia' in esercizio alla data di cui al comma 1, i
fabbricanti sono tenuti a trasmettere la notifica di cui all'articolo
4 entro l'8 luglio 1989 e la dichiarazione di cui all'articolo 6
entro il 31 dicembre 1990.
4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4 e 6 sono fatti salvi
gli adempimenti gia' posti in essere dai fabbricanti in attuazione
dell'ordinanza del Ministro della sanita' del 21 febbraio 1985, e
successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, salve le eventuali integrazioni in conformita' degli
articoli stessi.
5. Per gli atti di cui al comma 4 si provvede d'ufficio alla
trasmissione della documentazione gia' inviata alle autorita'
competenti ai sensi del presente decreto; l'onere delle spese per le
copie e' a carico del fabbricante.