Art. 8.
Aggiornamento del rapporto
1. La notifica di cui all'articolo 4 e la dichiarazione di cui
all'articolo 6 devono essere aggiornate su richiesta delle autorita'
competenti, sulla base delle nuove conoscenze in materia di sicurezza
e di valutazione dei rischi. In ogni caso tale aggiornamento deve
essere effettuato ogni tre anni.
2. La notifica deve essere altresi' aggiornata ove si attuino
modifiche dell'attivita' industriale che possano avere implicazioni
per i rischi di incidenti rilevanti.