Art. 8. 
                     Aggiornamento del rapporto 
  1. La notifica di cui all'articolo 4  e  la  dichiarazione  di  cui
all'articolo 6 devono essere aggiornate su richiesta delle  autorita'
competenti, sulla base delle nuove conoscenze in materia di sicurezza
e di valutazione dei rischi. In ogni  caso  tale  aggiornamento  deve
essere effettuato ogni tre anni. 
  2. La notifica deve  essere  altresi'  aggiornata  ove  si  attuino
modifiche dell'attivita' industriale che possano  avere  implicazioni
per i rischi di incidenti rilevanti.