Art. 9.
Nuove attivita' industriali
1. Il fabbricante, prima di dare inizio ad una nuova attivita'
industriale rientrante nel capo di applicazione del presente decreto,
e' tenuto alla presentazione della notifica a norma degli articoli 4
e 5 o della dichiarazione a norma dell'articolo 6 del presente
decreto.
2. Il fabbricante e' tenuto a corredare la notifica di cui
all'articolo 216 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, con una
copia della perizia giurata prevista dal comma 3.
3. Il fabbricante, fermo quanto previsto dai commi 5 e 6, puo' dare
inizio alla attivita' industriale trascorsi sessanta giorni dalla
comunicazione alle medesime autorita' destinatarie della notifica di
una perizia giurata, redatta da professionisti iscritti nei
competenti albi professionali.
4. La perizia giurata deve attestare:
a) la veridicita' e la completezza delle informazioni;
b) la conformita' delle misure di sicurezza previte alle
prescrizioni generali stabilite dal decreto interministeriale di cui
all'articolo 12, comma 1.
5. Fatti salvi i provvedimenti di cui all'articolo 19, entro il
termine di cui al comma 3, le autorita' competenti possono dettare le
prescrizioni che, ai sensi del decreto interministeriale di cui
all'articolo 12, comma 1, e sulla base delle informazioni fornite,
sono necessarie a garantire la sicurezza dell'impianto; il
fabbricante deve adottare tali prescrizioni per dare inizio alla
attivita' industriale. Le prescrizioni medesime sono trasmesse al
sindaco ai fini di cui al comma 6.
6. Il sindaco provvede sulla agibilita' degli impianti soltanto
dopo che sia decorso il termine di cui al comma 3. Le autorita'
competenti, nei casi previsti dall'articolo 216 del regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, dagli articoli 4 e 11 del regio decreto-legge 2
novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n.
367, dall'articolo 5, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, dall'articolo 48 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e negli altri casi
in cui l'inizio dell'attivita' e' subordinata al rilascio
dell'autorizzazione o concessione, provvedono soltanto dopo aver
acquisito copia della perizia giurata.
Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 216 del R.D. n. 1265/1934 (T.U.
delle leggi sanitarie) e' il seguente:
"Art. 216. - Le manifatture o fabbriche che producono
vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono
riuscire in altro modo pericolose alla salute degli
abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi.
La prima classe comprende quelle che debbono essere
isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni;
la seconda quelle che esigono speciali cautele per la
incolumita' del vicinato.
Questo elenco, compilato dal Consiglio superiore di
sanita', e' approvato dal Ministro per l'interno, sentito
il Ministro per le corporazioni, e serve di norma per
l'esecuzione delle presenti disposizioni.
Le stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco
sono seguite per iscrivervi ogni altra fabbrica o
manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre.
Una industria o manifattura la quale sia inscritta nella
prima classe, puo' essere permessa nell'abitato, quante
volte l'industriale che l'esercita provi che, per
l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo
esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato.
Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura
compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni
prima darne avviso per iscritto al podesta', il quale,
quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute
pubblica, puo' vietarne l'attivazione o subordinarla a
determinate cautele.
Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 8.000
a 80.000".
- Il testo degli articoli 4 e 11 del R.D.L. n.
1741/1933, convertito in legge n. 367/1934 (Disciplina
dell'importazione, lavorazione, deposito e distribuzione
degli olii minerali e dei carburanti) e' il seguente:
"Art. 4. - Chiunque intenda trasformare, rettificare o
comunque elaborare gli olii minerali o i residui
provenienti dalla raffinazione degli olii medesimi, deve
chiederne la concessione al Ministro per le corporazioni.
La durata della concessione e' stabilita nel relativo
decreto".
"Art. 11. - Chiunque intenda impiantare o gestire
depositi, con o senza serbatoi, di olii minerali, di
lubrificanti e di carburanti in genere, ovvero di
apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, deve
chiederne la concessione al Ministro per le corporazioni,
anche se l'impianto debba farsi su area di proprieta'
privata. La durata della concessione sara' stabilita nel
relativo decreto.
Sono esenti dall'obbligo della concessione di cui al
precedente capoverso, i depositi per usi privati, agricoli
ed industriali, aventi capacita' non superiore a mc 25. Con
decreto reale da promuoversi dal Ministro per le
corporazioni potra' essere variato tale limite".
- Il testo dell'art. 5, comma quarto, del D.P.R. n.
322/1971 (Regolamento per l'esecuzione della legge 13
luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro
l'inquinamento atmosferico limitatamente al settore delle
industrie) e' il seguente:
"4. Tutti gli impianti industriali, per i quali siano
stati approvati i progetti dei relativi impianti di
abbattimento, per essere attivati devono ottenere dal
sindaco l'autorizzazione all'esercizio degli impianti
stessi. Nell'autorizzazione deve essere riportata, per gli
impianti che operano secondo un ciclo continuo, la durata
della fase di avviamento nonche' per tutti gli impianti
l'espressa enunciazione che i limiti fissati nell'atto di
approvazione del progetto devono essere rispettati fintanto
che l'autorita' comunale, su indicazione del comitato
regionale ai sensi del successivo art. 7, commi settimo ed
ottavo, non abbia notificato l'obbligo della loro
riduzione".
- Il testo dell'art. 48 del D.P.R. n. 303/1956 (Norme
generali per l'igiene del lavoro) e' il seguente:
"Art. 48 (Notifiche all'Ispettorato del lavoro). - Chi
intende costruire, ampliare od adattare un edificio od un
locale per adibirlo a lavorazioni industriali cui debbano
presumibilmente essere addetti piu' di 3 operai, e' tenuto
a darne notizia all'Ispettorato del lavoro, mediante
lettera raccomandata od in altro modo equipollente.
La notifica deve contenere una descrizione dell'oggetto
delle lavorazioni, delle principali modalita' delle stesse
e delle caratteristiche dei locali e degli impianti,
corredata da disegni di massima, in quanto occorrano.
L'Ispettorato del lavoro puo' chiedere ulteriori dati e
prescrivere modificazioni ai progetti dei locali, degli
impianti e alle modalita' delle lavorazioni quando le
ritenga necessarie per l'osservanza delle norme contenute
nel presente decreto.
L'Ispettorato del lavoro tiene conto, nelle sue
determinazioni, delle cautele che possono essere necessarie
per la tutela del vicinato, prendendo all'uopo gli
opportuni accordi col medico provinciale o con l'ufficiale
sanitario, al fine di coordinare l'adozione dei
provvedimenti di rispettiva competenza.
Qualora l'Ispettorato del lavoro non faccia prescrizioni
entro i 30 giorni dalla notifica, gli interessati possono
eseguire i lavori, ferma restando pero' la loro
responsabilita' per quanto riguarda la osservanza delle
disposizioni del presente decreto".