ART. 10 
      (Commissione per la tenuta del registro - Deliberazioni) 
 
  1. La riunione della commissione di cui all'art. 4 della  legge  e'
valida  se  sia  presente  un  numero  di  membri  pari  almeno  alla
maggioranza assoluta dei componenti. 
  2. La commissione delibera con il voto della  maggioranza  assoluta
dei presenti. 
  3.  L'astensione  nelle  votazioni  di  cui  al  presente  articolo
equivale a voto contrario. 
  4. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Il voto  puo'
essere segreto, quando cio' sia richiesto  da  almeno  un  terzo  dei
presenti. 
  5. Qualora la commissione non si  pronunci  entro  sessanta  giorni
dalla presentazione della domanda di iscrizione,  questa  si  intende
respinta. 
  6.  L'ordine  del  giorno  deve  essere  inviato  ai  membri  della
commissione almeno otto giorni prima  di  ciascuna  riunione  e  puo'
essere modificato solo in presenza e  con  il  consenso  di  tutti  i
membri della commissione stessa.