ART. 10 (Commissione per la tenuta del registro - Deliberazioni) 1. La riunione della commissione di cui all'art. 4 della legge e' valida se sia presente un numero di membri pari almeno alla maggioranza assoluta dei componenti. 2. La commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti. 3. L'astensione nelle votazioni di cui al presente articolo equivale a voto contrario. 4. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Il voto puo' essere segreto, quando cio' sia richiesto da almeno un terzo dei presenti. 5. Qualora la commissione non si pronunci entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione, questa si intende respinta. 6. L'ordine del giorno deve essere inviato ai membri della commissione almeno otto giorni prima di ciascuna riunione e puo' essere modificato solo in presenza e con il consenso di tutti i membri della commissione stessa.