ART. 25 
         (Cancellazione dal registro e dall'elenco speciale) 
  1.  La  cancelleria  del  tribunale  e  l'autorita'   di   pubblica
sicurezza, ciascuna per  la  parte  di  competenza,  comunicano  alla
camera di commercio di residenza i  nomionativi  di  coloro  nei  cui
confronti siano state emanate sentenze passate in giudicato  per  uno
dei reati previsti dall'art. 7, n. 2, della legge o  che  si  trovino
nelle condizioni di cui ai nn. 1 e 3 di tale articolo o  che  abbiano
perduto i requisiti soggettivi di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773,
eventualmente richiesti. 
  2. La cancellazione dal registro e dall'elenco speciale e' disposta
per la perdita dei requisiti soggettivi prescritti, per morte  o  per
estinzione dei soggetti iscritti e anche su loro richiesta. 
  3. La cancellazione del preposto puo' essere  richiesta  anche  dal
preponente. 
  4. Il preposto che chieda la propria cancellazione deve comunicarlo
contestualmente al preponente e, nei casi di  subingresso,  anche  al
subentrante. 
  5  La  cancellazione  del  titolare  dell'impresa  commerciale  dal
registro non  comporta  la  cancellazione  del  preposto  dall'elenco
speciale. 
  6. La commissione per la tenuta del registro,  quando  risulti  che
l'iscritto ha perduto i requisiti richiesti dall'art. 7 della  legge,
contesta  il  fatto  all'interessato,  fissandogli  un  termine   non
superiore a sessanta giorni per le sue eventuali deduzioni. 
  7. Nel caso in cui sia disposta  la  cancellazione,  la  camera  di
commercio informa immediatamente gli organi che hanno  rilasciato  le
autorizzazioni, per i conseguenti provvedimenti di loro competenza. 
  8. L'iscrizione nel registro e nell'elenco speciale di un  soggetto
da essi cancellato, avviene con l'osservanza  delle  disposizioni  di
cui agli artt. 4, 5, 6, 7 e 9 della legge.