ART. 25 (Cancellazione dal registro e dall'elenco speciale) 1. La cancelleria del tribunale e l'autorita' di pubblica sicurezza, ciascuna per la parte di competenza, comunicano alla camera di commercio di residenza i nomionativi di coloro nei cui confronti siano state emanate sentenze passate in giudicato per uno dei reati previsti dall'art. 7, n. 2, della legge o che si trovino nelle condizioni di cui ai nn. 1 e 3 di tale articolo o che abbiano perduto i requisiti soggettivi di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, eventualmente richiesti. 2. La cancellazione dal registro e dall'elenco speciale e' disposta per la perdita dei requisiti soggettivi prescritti, per morte o per estinzione dei soggetti iscritti e anche su loro richiesta. 3. La cancellazione del preposto puo' essere richiesta anche dal preponente. 4. Il preposto che chieda la propria cancellazione deve comunicarlo contestualmente al preponente e, nei casi di subingresso, anche al subentrante. 5 La cancellazione del titolare dell'impresa commerciale dal registro non comporta la cancellazione del preposto dall'elenco speciale. 6. La commissione per la tenuta del registro, quando risulti che l'iscritto ha perduto i requisiti richiesti dall'art. 7 della legge, contesta il fatto all'interessato, fissandogli un termine non superiore a sessanta giorni per le sue eventuali deduzioni. 7. Nel caso in cui sia disposta la cancellazione, la camera di commercio informa immediatamente gli organi che hanno rilasciato le autorizzazioni, per i conseguenti provvedimenti di loro competenza. 8. L'iscrizione nel registro e nell'elenco speciale di un soggetto da essi cancellato, avviene con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 4, 5, 6, 7 e 9 della legge.