ART. 28 (Esenzione dall'iscrizione) L'attivita' di vendita di merci o di somministrazione di alimenti e bevande esercitata in alberghi e in altre strutture ricettive non e' sottoposta alle norme della legge, quando sia esercitata nelle forme e nei limiti previsti da leggi dello Stato relative all'attivita' ricettiva. L'esercizio dell'attivita' di vendita o di somministrazione nelle strutture e' consentito anche a soggetti diversi dal titolare delle strutture stesse, con il suo consenso e nel rispetto delle norme vigenti.