ART. 28 
                     (Esenzione dall'iscrizione) 
  L'attivita' di vendita di merci o di somministrazione di alimenti e
bevande esercitata in alberghi e in altre strutture ricettive non  e'
sottoposta alle norme della legge, quando sia esercitata nelle  forme
e nei limiti previsti da leggi  dello  Stato  relative  all'attivita'
ricettiva. 
  L'esercizio dell'attivita' di vendita o di  somministrazione  nelle
strutture e' consentito anche a soggetti diversi dal  titolare  delle
strutture stesse, con il suo consenso  e  nel  rispetto  delle  norme
vigenti.