ART. 5 
  (Iscrizione  delle  persone  giuridiche,  delle  societa'  e  delle
associazioni volontarie) 
  1. Le persone giuridiche e le societa' sono iscritte  nel  registro
con le indicazioni  previste  dall'art.  2,  comma  2,  del  presente
decreto e con quelle relative ai loro rappresentanti legali.  Qualora
l'iscrizione  sia  chiesta  con   l'indicazione   di   due   o   piu'
rappresentanti  legali,  puo'  essere  presentata  un'unica  domanda,
sottoscritta da tutti i rappresentanti predetti. 
  2.  Possono  ottenere  l'iscrizione  nel  registro  come   societa'
soltanto quelle regolarmente costituite  in  uno  dei  tipi  previsti
dalle leggi vigenti. 
  3. Le cooperative di  consumo  e  i  loro  consorzi,  iscritti  nel
registro prefettizio o nello schedario generale  di  cui  al  decreto
legislativo 14 dicembre 1947,  n.  1577,  e  successive  modifiche  e
integrazioni, che intendano esercitare una  o  piu'  delle  attivita'
previste dall'art. 1 della legge, sono  iscritte  nel  registro,  sul
loro  richiesta,  senza  essere  assoggettati  all'osservanza   delle
disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge. 
  4. Nel caso  di  societa'  di  persone  tenute  all'iscrizione  nel
registro delle imprese, ma in esso non iscritte,  e  di  societa'  di
fatto si iscrivono al registro tutti i soci. La  regolarizzazione  di
tali societa' comporta di diritto la loro iscrizione nel  registro  e
la variazione dell'intestazione dell'autorizzazione o  licenza.  Tale
variazione  non  costituisce  rilascio  di  un  nuovo   provvedimento
autorizzatorio. 
  5. Ai fini  dell'iscrizione  nel  registro  e  nell'annesso  elenco
speciale e della richiesta dell'autorizzazione alla vendita  o  della
licenza di pubblica sicurezza previste dalla  legge  e  dal  presente
decreto, per legali rappresentanti si intendono anche le persone  che
la persona  giuridica  e  la  societa',  mediante  apposita  procura,
investono  della  propria  rappresentanza  ai  fini   suddetti.   Chi
rappresenta una persona giuridica o una societa' ai fini del rilascio
dell'autorizzazione o licenza non e' tenuto ad  essere  iscritto  nel
registro o nell'annesso elenco speciale, ne'  ad  avere  i  requisiti
professionali richiesti per l'iscrizione. 
  6. Le modificazioni intervenute nella rappresentanza legale di  una
persona giuridica o di una societa', dopo l'iscrizione nel  registro,
non ne comportano la cancellazione, purche' il  nuovo  rappresentante
legale abbia i requisiti prescritti dall'art. 4, terzo  comma,  della
legge. La documentazione richiesta per  comprovare  il  possesso  dei
requisiti deve essere presentata alla camera di commercio  unitamente
a quella necessaria per effettuare la  denuncia  delle  modificazioni
predette ai sensi del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e del
decreto ministeriale 9 marzo 1982. La camera di commercio,  accertata
la sussistenza dei requisiti prescritti, comunica il  nominativo  del
nuovo rappresentante ai comuni e alle camere  di  commercio  nel  cui
territorio o circoscrizione la persona giuridica e la societa'  hanno
sedi secondarie o succursali. 
  7. Le modificazioni di cui al precedente comma 6 non danno luogo al
rilascio di una nuova autorizzazione o licenza. 
  8. La trasformazione di una societa' in un'altra dei tipi  previsti
dalle leggi vigenti non ne comporta la cancellazione dal registro. La
camera di commercio l'annota nel registro sulla base  della  denuncia
ad essa effettuata ai sensi del regio decreto 20 settembre  1934,  n.
2011, e del decreto ministeriale 9 marzo 1982 e  ne  da'  notizia  ai
comuni per  la  variazione  dell'intestazione  dell'autorizzazione  o
della licenza. Tale variazione non costituisce rilascio di  un  nuovo
provvedimento autorizzatorio. 
  9. La documentazione presentata alla camera di commercio presso  la
quale la persona giuridica e la societa' sono iscritte, in  relazione
alle  modificazioni  di  cui  al  presente  articolo,  esonera  dalla
presentazione di analoga  documentazione  alle  camere  di  commercio
nella cui circoscrizione la persona giuridica  e  la  societa'  hanno
sedi secondarie o succursali. 
  10.  Le  associazioni   volontarie   a   carattere   assistenziale,
culturale, ricreativo e sportivo in possesso di licenza  di  pubblica
sicurezza per la somministrazione di alimenti o bevande che intendano
esercitare l'attivita' prevista dall'art. 1, n. 3, della  legge  sono
iscritte nel registro di cui al detto articolo,  su  loro  richiesta,
senza essere assoggettate all'osservanza delle  disposizioni  di  cui
agli articoli 4, 6 e 7 della legge. Anche ad  esse  si  applicano  le
disposizioni del presente articolo. 
 
            Note all'art. 5: 
            - Il testo dell'art. 4 della legge  11  giugno  1971,  n.
          426, modificato dall'art. 3-quater  della  legge  27  marzo
          1987, n. 
            171, e' il seguente: 
            "Art.  4  (Domanda  di  iscrizione).   -   Per   ottenere
          l'iscrizione nel registro le persone fisiche  ed  i  legali
          rappresentanti delle societa', debbono  presentare  domanda
          alla  camera  di  commercio,  artigianato   e   agricoltura
          rispettivamente della provincia di residenza  o  di  quella
          ove le societa' hanno sede legale. 
            Il richiedente deve: 
           a) aver raggiunto  la  maggiore  eta',  ad  eccezione  del
          minore emancipato; 
           b) aver  assolto  agli  obblighi  scolastici  riferiti  al
          periodo di frequenza del richiedente; 
           c) avere i requisiti dagli articoli seguenti. 
            Se il richiedente e' rappresentante  legale  di  societa'
          deve essere in possesso soltanto del requisito  di  cui  al
          punto a) del comma precedeente, nonche' di quelli richiesti
          dal successivo art. 7. 
            Il registro e' tenuto da una commissione  presieduta  dal
          presidente della camera di commercio nominata dal  prefetto
          su  designazione  delle  organizzazioni   sindacali   delle
          rispetive categorie, nella misura di quattro rappresentanti
          del  commercio  fisso  al   dettaglio   di   cui   uno   in
          rappresentanza   della   grande   distribuzione,   di    un
          rappresentante   del   commercio   all'ingrosso,   di    un
          rappresentante   del   commercio   ambulante   e   di    un
          rappresentante   della   cooperazione   nonche'    di    un
          rappresentante delle imprese turistiche previste  dall'art.
          5 della legge 17 maggio 1983, n.  217..  Sulla  domanda  la
          commissione decide entro sessanta giorni". 
            - Il testo dell'art. 5 della legge  11  giugno  1971,  n.
          426, e' il seguente: "Art. 5 (Requisiti  professionali  per
          il  commercio).  -  Coloro  che  intendono  esercitare   il
          commercio di cui ai  numeri  1)  e  2)  del  secondo  comma
          dell'art.  1  devono,  per  la  iscrizione   nel   registro
          dimostrare di: 
            1) aver superato presso apposita  commissione  costituita
          presso la camera di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura della provincia nel cui ambito  il  richiedente
          intende  svolgere  la  propria  attivita',  un   esame   di
          idoneita'  nell'esercizio  del  commercio   con   specifico
          riguardo al commercio dei prodotti per i quali si  richiede
          la iscrizione, indicando il settore e  la  specializzazione
          merceologica; 
            2. oppure aver esercitato in proprio per almeno due anni,
          attivita' di  vendita  all'ingrosso  o  al  minuto  o  aver
          prestato la propria opera,  per  almeno  due  anni,  presso
          imprese esercenti tali attivita', in qualita' di dipendente
          qualificato addetto alla vendita o alla amministrazione, o,
          se trattasi di coniuge  o  parente  entro  il  terzo  grado
          dell'imprenditore, in qualita' di coauditore. In ogni  caso
          l'attivita' deve essere stata svolta e l'opera prestata nei
          cinque  anni  anteriori  alla   data   della   domanda   di
          iscrizione; 
            3) oppure aver frequentato con esito  positivo  un  corso
          professionale per il commercio,  istituito  o  riconosciuto
          dallo Stato. 
            Il requisito di cui al punto 1) del comma  precedente  e'
          in ogni caso richiesto per coloro che intendono  esercitare
          il commercio dei prodotti alimentari per i quali  necesarie
          operazioni preliminari di lavorazione e di  trasformazione.
          La gamma di tali prodotti sara'  determinata  dal  Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato". 
            - Il testo dell'art. 6 della legge  11  giugno  1971,  n.
          426, e' il seguente: 
            "Art.  6  (Requisiti  professionali  per  l'attivita'  di
          somministrazione al pubblico di alimenti o bevande in  sede
          fissa). - Coloro che intendono  somministrare  al  pubblico
          alimenti o bevande in sede fissa devono,  per  l'iscrizione
          nel registro, dimostrare di: 
            1) aver superato presso apposita commissione  di  cui  al
          punto 1) del primo comma dell'art. 5 un esame di  idoneita'
          all'esercizio   dell'attivita'   di   somministrazione   al
          pubblico di alimenti o bevande; 
            2) oppure aver esercitato  in  proprio,  per  almeno  due
          anni,  l'attivita'  di  somministrazione  al  pubblico   di
          alimenti o bevande o aver prestato la  pripria  opera,  per
          almeno due anni, presso imprese  esercenti  tale  attivita'
          quali dipendenti qualificati addetti alla  vendita  o  alla
          amministrazione, o, se si tratti di coniuge o parente entro
          il  terzo   grado   dell'imprenditore,   in   qualita'   di
          coadiutore. In ogni  caso  l'attivita'  deve  essere  stata
          svolta e l'opera prestata nei cinque  anni  anteriori  alla
          data della domanda d'iscrizione; 
            3) oppure aver frequentato con esito  positivo  un  corso
          professionale istituito o riconosciuto dallo Stato,  avente
          ad aggetto l'attivita' di somministrazione al  pubblico  di
          alimenti o bevande". 
            - Il testo dell'art. 7 della legge  11  giugno  1971,  n.
          426, e' il seguente: 
            "Art. 7 (Requisiti morali) - L'iscrizione nel registro e'
          negata, salvo quanto  disposto  dall'art.  3,  a  meno  che
          abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro: 
            1) che siano stati dichiarati falliti; 
            2)  che  abbiano  riportato,  con  sentenza  passata   in
          giudicato,  condanna,  per  piu'  di  due   volte   in   un
          quinquennio, sia a pena detentiva sia a pena pecuniaria per
          uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515,
          516 e 517 del codice penale, per uno dei delitti in materia
          di igiene e sanita' o di frode  nella  preparazione  o  nel
          commercio degli alimenti, previsti in leggi speciali; 
            3) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai  sensi
          della legge 27  dicembre  1956,  n.  1423,  o  siano  stati
          dichiarati delinquenti abituali. 
            Per l'accertamento  delle  condizioni  di  cui  al  comma
          precedente si applicano l'art. 606 del codice di  procedura
          penale e l'art. 10 della legge 4 gennaio 1958, n. 15.