ART. 5 (Iscrizione delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni volontarie) 1. Le persone giuridiche e le societa' sono iscritte nel registro con le indicazioni previste dall'art. 2, comma 2, del presente decreto e con quelle relative ai loro rappresentanti legali. Qualora l'iscrizione sia chiesta con l'indicazione di due o piu' rappresentanti legali, puo' essere presentata un'unica domanda, sottoscritta da tutti i rappresentanti predetti. 2. Possono ottenere l'iscrizione nel registro come societa' soltanto quelle regolarmente costituite in uno dei tipi previsti dalle leggi vigenti. 3. Le cooperative di consumo e i loro consorzi, iscritti nel registro prefettizio o nello schedario generale di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche e integrazioni, che intendano esercitare una o piu' delle attivita' previste dall'art. 1 della legge, sono iscritte nel registro, sul loro richiesta, senza essere assoggettati all'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge. 4. Nel caso di societa' di persone tenute all'iscrizione nel registro delle imprese, ma in esso non iscritte, e di societa' di fatto si iscrivono al registro tutti i soci. La regolarizzazione di tali societa' comporta di diritto la loro iscrizione nel registro e la variazione dell'intestazione dell'autorizzazione o licenza. Tale variazione non costituisce rilascio di un nuovo provvedimento autorizzatorio. 5. Ai fini dell'iscrizione nel registro e nell'annesso elenco speciale e della richiesta dell'autorizzazione alla vendita o della licenza di pubblica sicurezza previste dalla legge e dal presente decreto, per legali rappresentanti si intendono anche le persone che la persona giuridica e la societa', mediante apposita procura, investono della propria rappresentanza ai fini suddetti. Chi rappresenta una persona giuridica o una societa' ai fini del rilascio dell'autorizzazione o licenza non e' tenuto ad essere iscritto nel registro o nell'annesso elenco speciale, ne' ad avere i requisiti professionali richiesti per l'iscrizione. 6. Le modificazioni intervenute nella rappresentanza legale di una persona giuridica o di una societa', dopo l'iscrizione nel registro, non ne comportano la cancellazione, purche' il nuovo rappresentante legale abbia i requisiti prescritti dall'art. 4, terzo comma, della legge. La documentazione richiesta per comprovare il possesso dei requisiti deve essere presentata alla camera di commercio unitamente a quella necessaria per effettuare la denuncia delle modificazioni predette ai sensi del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e del decreto ministeriale 9 marzo 1982. La camera di commercio, accertata la sussistenza dei requisiti prescritti, comunica il nominativo del nuovo rappresentante ai comuni e alle camere di commercio nel cui territorio o circoscrizione la persona giuridica e la societa' hanno sedi secondarie o succursali. 7. Le modificazioni di cui al precedente comma 6 non danno luogo al rilascio di una nuova autorizzazione o licenza. 8. La trasformazione di una societa' in un'altra dei tipi previsti dalle leggi vigenti non ne comporta la cancellazione dal registro. La camera di commercio l'annota nel registro sulla base della denuncia ad essa effettuata ai sensi del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e del decreto ministeriale 9 marzo 1982 e ne da' notizia ai comuni per la variazione dell'intestazione dell'autorizzazione o della licenza. Tale variazione non costituisce rilascio di un nuovo provvedimento autorizzatorio. 9. La documentazione presentata alla camera di commercio presso la quale la persona giuridica e la societa' sono iscritte, in relazione alle modificazioni di cui al presente articolo, esonera dalla presentazione di analoga documentazione alle camere di commercio nella cui circoscrizione la persona giuridica e la societa' hanno sedi secondarie o succursali. 10. Le associazioni volontarie a carattere assistenziale, culturale, ricreativo e sportivo in possesso di licenza di pubblica sicurezza per la somministrazione di alimenti o bevande che intendano esercitare l'attivita' prevista dall'art. 1, n. 3, della legge sono iscritte nel registro di cui al detto articolo, su loro richiesta, senza essere assoggettate all'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge. Anche ad esse si applicano le disposizioni del presente articolo.
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 4 della legge 11 giugno 1971, n. 426, modificato dall'art. 3-quater della legge 27 marzo 1987, n. 171, e' il seguente: "Art. 4 (Domanda di iscrizione). - Per ottenere l'iscrizione nel registro le persone fisiche ed i legali rappresentanti delle societa', debbono presentare domanda alla camera di commercio, artigianato e agricoltura rispettivamente della provincia di residenza o di quella ove le societa' hanno sede legale. Il richiedente deve: a) aver raggiunto la maggiore eta', ad eccezione del minore emancipato; b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente; c) avere i requisiti dagli articoli seguenti. Se il richiedente e' rappresentante legale di societa' deve essere in possesso soltanto del requisito di cui al punto a) del comma precedeente, nonche' di quelli richiesti dal successivo art. 7. Il registro e' tenuto da una commissione presieduta dal presidente della camera di commercio nominata dal prefetto su designazione delle organizzazioni sindacali delle rispetive categorie, nella misura di quattro rappresentanti del commercio fisso al dettaglio di cui uno in rappresentanza della grande distribuzione, di un rappresentante del commercio all'ingrosso, di un rappresentante del commercio ambulante e di un rappresentante della cooperazione nonche' di un rappresentante delle imprese turistiche previste dall'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217.. Sulla domanda la commissione decide entro sessanta giorni". - Il testo dell'art. 5 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e' il seguente: "Art. 5 (Requisiti professionali per il commercio). - Coloro che intendono esercitare il commercio di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma dell'art. 1 devono, per la iscrizione nel registro dimostrare di: 1) aver superato presso apposita commissione costituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nel cui ambito il richiedente intende svolgere la propria attivita', un esame di idoneita' nell'esercizio del commercio con specifico riguardo al commercio dei prodotti per i quali si richiede la iscrizione, indicando il settore e la specializzazione merceologica; 2. oppure aver esercitato in proprio per almeno due anni, attivita' di vendita all'ingrosso o al minuto o aver prestato la propria opera, per almeno due anni, presso imprese esercenti tali attivita', in qualita' di dipendente qualificato addetto alla vendita o alla amministrazione, o, se trattasi di coniuge o parente entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualita' di coauditore. In ogni caso l'attivita' deve essere stata svolta e l'opera prestata nei cinque anni anteriori alla data della domanda di iscrizione; 3) oppure aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, istituito o riconosciuto dallo Stato. Il requisito di cui al punto 1) del comma precedente e' in ogni caso richiesto per coloro che intendono esercitare il commercio dei prodotti alimentari per i quali necesarie operazioni preliminari di lavorazione e di trasformazione. La gamma di tali prodotti sara' determinata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato". - Il testo dell'art. 6 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e' il seguente: "Art. 6 (Requisiti professionali per l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande in sede fissa). - Coloro che intendono somministrare al pubblico alimenti o bevande in sede fissa devono, per l'iscrizione nel registro, dimostrare di: 1) aver superato presso apposita commissione di cui al punto 1) del primo comma dell'art. 5 un esame di idoneita' all'esercizio dell'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande; 2) oppure aver esercitato in proprio, per almeno due anni, l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande o aver prestato la pripria opera, per almeno due anni, presso imprese esercenti tale attivita' quali dipendenti qualificati addetti alla vendita o alla amministrazione, o, se si tratti di coniuge o parente entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore. In ogni caso l'attivita' deve essere stata svolta e l'opera prestata nei cinque anni anteriori alla data della domanda d'iscrizione; 3) oppure aver frequentato con esito positivo un corso professionale istituito o riconosciuto dallo Stato, avente ad aggetto l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande". - Il testo dell'art. 7 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e' il seguente: "Art. 7 (Requisiti morali) - L'iscrizione nel registro e' negata, salvo quanto disposto dall'art. 3, a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro: 1) che siano stati dichiarati falliti; 2) che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna, per piu' di due volte in un quinquennio, sia a pena detentiva sia a pena pecuniaria per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515, 516 e 517 del codice penale, per uno dei delitti in materia di igiene e sanita' o di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti in leggi speciali; 3) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o siano stati dichiarati delinquenti abituali. Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente si applicano l'art. 606 del codice di procedura penale e l'art. 10 della legge 4 gennaio 1958, n. 15.