IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 107, primo comma, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto Adige; 
  Sentita la Commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione,
prevista dal predetto art. 107; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 maggio 1988; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con  i  Ministri  dell'interno,  del  tesoro,  di  grazia  e
giustizia, delle finanze, per la funzione pubblica e per  gli  affari
generali ed i problemi istituzionali; 
                              E M A N A 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
  1. Il  presente  decreto  disciplina,  in  attuazione  delle  norme
contenute nel titolo XI dello statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige, approvato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670, l'uso della lingua  tedesca.  Nella  regione  la
lingua tedesca e' parificata a quella  italiana,  che  e'  la  lingua
ufficiale dello Stato: 
    a) nei rapporti con  gli  organi  e  gli  uffici  della  pubblica
amministrazione e degli enti pubblici,  situati  nella  provincia  di
Bolzano o aventi competenza regionale, nonche' con i concessionari di
servizi di pubblico interesse svolti nella provincia medesima; 
    b) nei rapporti con  gli  uffici  giudiziari  e  con  gli  organi
giurisdizionali ordinari, amministrativi e  tributari  situati  nella
provincia di Bolzano; 
    c) nei rapporti con  la  corte  d'appello,  la  corte  di  assise
d'appello, la sezione della  corte  d'appello  per  i  minorenni,  la
Procura Generale presso  la  corte  d'appello,  il  tribunale  per  i
minorenni, il tribunale di sorveglianza e l'ufficio di  sorveglianza,
il commissario  regionale  per  la  liquidazione  degli  usi  civici,
nonche' con ogni altro ufficio giudiziario e  organo  giurisdizionale
ordinario, amministrativo o tributario,  con  sede  in  provincia  di
Trento ma con competenza anche in provincia di Bolzano; 
    d) nell'attivita' svolta nei rapporti interni dal personale degli
organi, degli uffici e dei concessionari indicati nelle  lettere  a),
b) e c); 
    e) nei rapporti esterni con organi, uffici, enti e reparti  degli
ordinamenti di tipo militare, aventi sede in provincia di  Bolzano  o
in provincia di Trento ma con competenza  anche  nella  provincia  di
Bolzano; 
    f) negli atti pubblici, notarili ed equiparati. 
  2. Anche per le forze di polizia che fanno parte delle Forze armate
e per il  personale  della  Polizia  di  Stato  che  e'  soggetto  ad
ordinamenti di tipo militare, la lingua  soggiace  alle  disposizioni
del presente decreto in tutti i casi in cui vengono compiuti atti che
riguardano l'attivita' di polizia in genere, ovvero sono destinati ad
avviare un'azione penale o comunque provochino una sanzione. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  di  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10 commi 2 e 3 del  testo  unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare
          i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
             -  L'art. 107 del testo unico delle leggi costituzionali
          concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
          approvato con D.P.R. n. 670/1972, e' cosi' formulato:
             "Art.  107. - Con decreti legislativi saranno emanate le
          norme di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita  una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale,
          due  del consiglio provinciale di Trento e due di quello di
          Bolzano.  Tre  componenti  devono  appartenere  al   gruppo
          linguistico tedesco.
             In  seno  alla commissione di cui al precedente comma e'
          istituita  una  speciale  commissione  per  le   norme   di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di  cui
          tre  in  rappresentanza  dello Stato e tre della provincia.
          Uno  dei  membri  in  rappresentanza   dello   Stato   deve
          appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
          rappresentanza della provincia deve appartenere  al  gruppo
          linguistico italiano".
           Nota all'art. 1:
             Il  titolo XI del testo unico delle leggi costituzionali
          concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
          approvato con D.P.R. n. 670/1972, comprende gli articoli da
          99 a 102. Se ne trascrive il testo:
             "Art.   99.   -  Nella  regione  la  lingua  tedesca  e'
          parificata a quella italiana che  e'  la  lingua  ufficiale
          dello  Stato. La lingua italiana fa testo negli atti aventi
          carattere legislativo e nei casi  nei  quali  dal  presente
          statuto e' prevista la redazione bilingue.
             Art.   100.  -  I  cittadini  di  lingua  tedesca  della
          provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la loro lingua
          nei  rapporti  con gli uffici giudiziari e con gli organi e
          uffici  della  pubblica   amministrazione   situati   nella
          provincia  o  aventi  competenza  regionale,  nonche' con i
          concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella
          provincia stessa.
             Nelle  adunanze  degli  organi collegiali della regione,
          della provincia di Bolzano e  degli  enti  locali  in  tale
          provincia  puo' essere usata la lingua italiana o la lingua
          tedesca.
             Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo
          comma usano nella corrispondenza e nei  rapporti  orali  la
          lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli
          atti sono stati avviati da altro organo o ufficio; ove  sia
          avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua
          presunta del cittadino cui e' destinata.
             Salvo  i  casi previsti espressamente - e la regolazione
          con norme di attuazione dei casi di uso congiunto delle due
          lingue negli atti destinati alla generalita' dei cittadini,
          negli atti individuati destinati ad uso  pubblico  e  negli
          atti  destinati  a  pluralita'  di uffici - e' riconosciuto
          negli altri casi  l'uso  disgiunto  dell'una  o  dell'altra
          delle  due  lingue.  Rimane  salvo  l'uso della sola lingua
          italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare.
             Art.    101.   -   Nella   provincia   di   Bolzano   le
          amministrazioni pubbliche devono usare,  nei  riguardi  dei
          cittadini   di   lingua  tedesca,  anche  la  toponomastica
          tedesca,  se  la  legge  provinciale  ne  abbia   accertata
          l'esistenza ed approvata la dizione.
             Art.  102.  -  Le  popolazioni ladine hanno diritto alla
          valorizzazione  delle  proprie  iniziative   ed   attivita'
          culturali,  di  stampa  e  ricreative,  nonche' al rispetto
          della toponomastica e delle  tradizioni  delle  popolazioni
          stesse.
             Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove e'
          parlato il ladino e' garantito l'insegnamento della  lingua
          e della cultura ladina".