Art. 2. 
  1. Presso i concessionari di servizi di pubblico  interesse  svolti
in provincia di Bolzano l'attivita' deve essere organizzata  in  modo
che sia garantito l'uso delle due lingue italiana e  tedesca  secondo
le norme del presente decreto. 
  2. Ai fini del presente decreto sono concessionari  di  servizi  di
pubblico interesse i soggetti che gestiscono  servizi  che  rientrano
nelle attribuzioni o nella disponibilita' di enti  pubblici,  nonche'
quelli in atto ad essi equiparati. 
  3.  Nei  formulari  e   negli   atti   relativi   all'assicurazione
obbligatoria deve  essere  garantito  l'uso  congiunto  delle  lingue
italiana e tedesca.