Art. 2. 1. Presso i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti in provincia di Bolzano l'attivita' deve essere organizzata in modo che sia garantito l'uso delle due lingue italiana e tedesca secondo le norme del presente decreto. 2. Ai fini del presente decreto sono concessionari di servizi di pubblico interesse i soggetti che gestiscono servizi che rientrano nelle attribuzioni o nella disponibilita' di enti pubblici, nonche' quelli in atto ad essi equiparati. 3. Nei formulari e negli atti relativi all'assicurazione obbligatoria deve essere garantito l'uso congiunto delle lingue italiana e tedesca.