ART. 10. 
                      (Sottosegretari di Stato) 
 
  1.  I  Sottosegretari  di  Stato  sono  nominati  con  decreto  del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il ministro che il  sottosegretario  e'
chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri. 
  2. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di Stato prestano
giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei  ministri  con
la formula di cui all'articolo 1. 
  3. I sottosegretari di stato coadiuvano il ministro ed esercitano i
compiti ad essi delegati con decreto  ministeriale  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale. 
  4.  I  sottosegretari   di   Stato   possono   intervenire,   quali
rappresentanti  del  Governo,  alle  sedute  delle  Camere  e   delle
Commissioni parlamentari, sostenere  la  discussione  in  conformita'
alle  direttive  del  ministro  e  rispondere  ad  interrogazioni  ed
interpellanze. 
  5. Oltre  al  sottosegretario  di  Stato  nominato  segretario  del
Consiglio dei ministri, possono essere nominati presso la  Presidenza
del Consiglio dei ministri altri sottosegretari per lo svolgimento di
determinati compiti  e  servizi.  La  legge  sull'organizzazione  dei
Ministeri determina il numero e le attribuzioni  dei  sottosegretari.
Entro tali limiti i sottosegretari sono assegnati alla Presidenza del
Consiglio dei ministri ed ai Ministeri.