ART. 2. 
              (Attribuzioni del Consiglio dei ministri) 
 
  1. Il Consiglio dei ministri determina  la  politica  generale  del
Governo e, ai fini  dell'attuazione  di  essa,  l'indirizzo  generale
dell'azione  amministrativa;  delibera  altresi'  su  ogni  questione
relativa all'indirizzo politico fissato dal rapporto  fiduciario  con
le Camere. Dirime i conflitti di attribuzione tra i ministri. 
  2. Il Consiglio dei ministri esprime l'assenso alla iniziativa  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  di  porre  la  questione  di
fiducia dinanzi alle Camere. 
  3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri: 
    a) le dichiarazioni relative all'indirizzo politico, agli impegni
programmatici ed alle questioni su cui il Governo chiede  la  fiducia
del Parlamento; 
    b) i disegni di legge e le proposte  di  ritiro  dei  disegni  di
legge gia' presentati al Parlamento; 
    c) i decreti aventi valore o forma di legge e  i  regolamenti  da
emanare con decreto del Presidente della Repubblica; 
    d) gli  atti  di  indirizzo  e  di  coordinamento  dell'attivita'
amministrativa delle  regioni  e,  nel  rispetto  delle  disposizioni
statutarie, delle  regioni  a  statuto  speciale  e  delle  provincie
autonome di Trento e Bolzano; gli atti  di  sua  competenza  previsti
dall'articolo  127  della  Costituzione  e  dagli  statuti  regionali
speciali in ordine alle leggi regionali e delle provincie autonome di
Trento e Bolzano, salvo quanto stabilito dagli statuti  speciali  per
la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta; 
    e) le direttive da impartire tramite il commissario  del  Governo
per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate  alle  regioni
che sono tenute ad osservarle; 
    f) le proposte che il ministro competente formula per disporre il
compimento degli atti in sostituzione dell'amministrazione regionale,
in caso di persistente inattivita' degli organi nell'esercizio  delle
funzioni delegate, qualora tali attivita' comportino  adempimenti  da
svolgersi entro i termini perentori previsti della legge o risultanti
dalla natura degli interventi; 
    g) le proposte  di  sollevare  conflitti  di  attribuzione  o  di
resistere nei confronti degli altri poteri dello Stato, delle regioni
e delle provincie autonome; 
    h) le linee di indirizzo in tema  di  politica  internazionale  e
comunitaria e i progetti dei trattati e degli accordi internazionali,
comunque denominati, di natura politica o militare; 
    i) gli atti concernenti i rapporti  tra  lo  Stato  e  la  Chiesa
cattolica di cui all'articolo 7 della Costituzione; 
    l) gli atti concernenti i rapporti previsti dall'articolo 8 della
Costituzione; 
    m) i provvedimenti da emanare con decreto  del  Presidente  della
Repubblica previo parere del  Consiglio  di  Stato,  se  il  ministro
competente non intende conformarsi a tale parere; 
    n) la richiesta motivata di registrazione della Corte  dei  conti
ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; 
    o)  le  proposte  motivate  per  lo  scioglimento  dei   consigli
regionali; 
    p) le determinazioni concernenti l'annullamento  straordinario  a
tutela  dell'unita'  dell'ordinamento,  degli   atti   amministrativi
illegittimi, previo parere del Consiglio di Stato e, nei soli casi di
annullamento di atti amministrativi delle regioni  e  delle  province
autonome, anche  della  Commissione  parlamentare  per  le  questioni
regionali; 
    q) gli altri provvedimenti  per  i  quali  sia  prescritta  o  il
Presidente  del  Consiglio  dei   ministri   ritenga   opportuna   la
deliberazione consiliare. 
 
          Note all'art. 2: 
            -  Il  testo  dell'art.  127  della  Costituzione  e'  il
          seguente: 
            "Art. 127. - Ogni legge approvata dal consiglio regionale
          e'  comunicata  al  commissario  che,  salvo  il  caso   di
          opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine
          di trenta giorni dalla comunicazione. 
            La legge e' promulgata nei dieci giorni dalla apposizione
          del visto ed entra in vigore non prima di  quindici  giorni
          dalla sua pubblicazione. Se una legge e' dichiarata urgente
          dal consiglio regionale, e il Governo della  Repubblica  lo
          consente, la promulgazione e la entrata in vigore non  sono
          subordinate ai termini indicati. 
            Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge
          approvata dal  consiglio  regionale  ecceda  la  competenza
          della regione o contrasti con gli interessi nazionali o con
          quelli di altre regioni, la rinvia al  consiglio  regionale
          nel termine fissato per l'apposizione del visto. 
            Ove  il  consiglio  regionale  la  approvi  di  nuovo   a
          maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo  della
          Repubblica puo', nei quindici giorni  dalla  comunicazione,
          promuovere la questione di leggittimita' davanti alla Corte
          costituzionale,  o  quella  di  merito  per  contrasto   di
          interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la  Corte
          decide di chi sia la competenza". 
            - Il testo dell'art. 7 della Costituzione e' il seguente: 
            "Art. 7. - Lo Stato e la Chiesa cattolica sono,  ciascuno
          nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. 
            I loro rapporti sono regolati dai Patti  Lateranensi.  Le
          modificazioni dei Patti, accettate  dalle  due  parti,  non
          richiedono procedimento di revisione costituzionale". 
            - Il testo dell'art. 8 della Costituzione e' il seguente: 
            "Art. 8. - Tutte le confessioni religiose sono egualmente
          libere davanti alla legge. 
            Le confessioni religiose diverse  dalla  cattolica  hanno
          diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto
          non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. 
            I loro rapporti con lo  Stato  sono  regolati  per  legge
          sulla base di intese con le relative rappresentanze". 
            - L'art. 25 del testo unico delle leggi sulla  Corte  dei
          conti, approvato con R.D. n. 1214/1934, e' cose' formulato: 
            "Art. 25. - Ove il consigliere delegato o la  sezione  di
          controllo abbia ricusato il  visto  sugli  atti  o  decreti
          presentati alla  Corte,  la  relativa  deliberazione  sara'
          trasmessa al ministro  cui  spetta,  e,  quando  questi  lo
          ritenga necessario, sara' presa in esame dal Consiglio  dei
          ministri. 
            Se esso risolve che l'atto o decreto debba aver corso, la
          Corte e' chiamata a deliberare a sezioni riunite, e qualora
          non riconosca cessata la causa del rifiuto,  ne  ordina  la
          registrazione e vi appare il visto con riserva. 
            Il rifiuto di registrazione e'  assoluto  ed  annulla  il
          provvedimento quando trattisi: 
            a) di impegno od ordine di pagamento riferentesi a  spesa
          che ecceda la somma stanziata  nel  relativo  capitolo  del
          bilancio od, a giudizio della Corte, imputabile ai  residui
          piuttosto che alla competenza e  viceversa,  ovvero  ad  un
          capitolo diverso da quello indicato nell'atto del Ministero
          che lo ha emesso; 
            b) di decreti per nomine e  promozioni  di  personale  di
          qualsiasi ordine e  grado,  disposte  oltre  i  limiti  dei
          rispettivi organici; 
            c) di ordini di accreditamento  a  favore  di  funzionari
          delegati al pagamento  di  spese,  emessi  per  un  importo
          eccedente i limiti stabiliti dalle leggi".