ART. 3. 
(Nomine alla presidenza di enti, istituti  o  aziende  di  competenza
                    dell'amministrazione statale) 
 
  1. Le nomine  alla  presidenza  di  enti,  istituti  o  aziende  di
carattere  nazionale,  di  competenza  dell'amministrazione  statale,
fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici  creditizi,
sono effettuate con decreto del Presidente della  Repubblica  emanato
su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  previa
deliberazione del Consiglio dei ministri  adottata  su  proposta  del
ministro competente. 
  2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del
parere delle competenti Commissioni parlamentari.