ART. 5. 
      (Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri) 
 
  1. Il Presidente del Consiglio dei ministri a nome del Governo: 
    a) comunica alle  Camere  la  composizione  del  Governo  e  ogni
mutamento in essa intervenuto; 
    b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui alla  lettera  a)
del comma 3 dell'articolo 2 e pone, direttamente  o  a  mezzo  di  un
ministro espressamente delegato, la questione di fiducia; 
    c) sottopone al Presidente  della  Repubblica  le  leggi  per  la
promulgazione;  in  seguito  alla  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri, i disegni di legge per la presentazione alla Camere e,  per
l'emanazione, i testi dei decreti aventi valore o forza di legge, dei
regolamenti governativi e degli altri atti indicati dalle leggi; 
    d) controfirma gli atti di promulgazione delle leggi nonche' ogni
atto per il quale e'  intervenuta  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri, gli atti che hanno valore o forza di legge e,  insieme  con
il ministro proponente, gli altri atti indicati dalla legge; 
    e)  presenta  alle  Camere  i  disegni  di  legge  di  iniziativa
governativa e, anche attraverso il ministro  espressamente  delegato,
esercita le  facolta'  del  Governo  di  cui  all'articolo  72  della
Costituzione; 
    f) esercita le attribuzioni di cui alla legge 11 marzo  1953,  n.
87,  e  promuovere  gli   adempimenti   di   competenza   governativa
conseguenti alle  decisioni  della  Corte  costituzionale.  Riferisce
inoltre  periodicamente  al  Consiglio  dei  ministri,   e   ne   da'
comunicazione   alle   Camere,   sullo    stato    del    contenzioso
costituzionale, illustrando le  linee  seguite  nelle  determinazioni
relative   agli   interventi   nei   giudizi   dinanzi   alla   Corte
costituzionale. Segnala altresi',  anche  su  proposta  dei  ministri
competenti, i settori della legislazione nei quali, in relazione alle
questioni di legittimita' costituzionale pendenti, sia utile valutare
l'opportunita' di iniziative legislative del Governo. 
  2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo
95, primo comma, della Costituzione: 
    a) indirizza ai ministri le direttive politiche ed amministrative
in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri  nonche'
quelle connesse  alla  propria  responsabilita'  di  direzione  della
politica generale del Governo; 
    b) coordina e promuove l'attivita' dei ministri  in  ordine  agli
atti che riguardano la politica generale del Governo; 
    c) puo' sospendere l'adozione  di  atti  da  parte  dei  ministri
competenti  in  ordine  a  questioni  politiche   e   amministrative,
sottoponendoli   al   Consiglio   dei   ministri    nella    riunione
immediatamente successiva; 
    d) concorda con i ministri interessati le pubbliche dichiarazioni
che essi  intendano  rendere  ogni  qualvolta  eccedendo  la  normale
responsabilita' ministeriale, possano impegnare la politica  generale
del Governo; 
    e) adotta le direttive per assicurare  l'imparzialita',  il  buon
andamento  e  l'efficienza  degli  uffici  pubblici  e  promuove   le
verifiche  necessarie;  in  casi  di   particolare   rilevanza   puo'
richiedere   al   ministro   competente   relazioni    e    verifiche
amministrative; 
    f) promuove l'azione dei ministri per assicurare che le aziende e
gli enti pubblici svolgano la loro attivita'  secondo  gli  obiettivi
indicati dalle leggi che ne definiscono l'autonomia e in coerenza con
i conseguenti indirizzi politici e amministrativi del Governo; 
    g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge  in  materia
di servizi di sicurezza e di segreto di Stato; 
    h)  puo'  disporre,  con  proprio   decreto,   l'istituzione   di
particolari Comitati di ministri, con il compito di esaminare in  via
preliminare questioni di comune competenza, di  esprimere  parere  su
direttive dell'attivita' del  Governo  e  su  problemi  di  rilevante
importanza da sottoporre al  Consiglio  dei  ministri,  eventualmente
anche di esperti non appartenenti alla pubblica amministrazione; 
    i) puo' disporre la costituzione di gruppi di studio e di  lavoro
composti in modo da assicurare la presenza  di  tutte  le  competenze
dicasteriali  interessate  ed  eventualmente  di  esperti  anche  non
appartenenti alla pubblica amministrazione. 
  3.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  direttamente  o
conferendone delega ad un ministro: 
    a)  promuove  e  coordina  l'azione  del  Governo  relativa  alle
politiche comunitarie e  assicura  la  coerenza  e  la  tempestivita'
dell'azione   di   Governo   e   della    pubblica    amministrazione
nell'attuazione    delle    politiche    comunitarie,     riferendone
periodicamente alle Camere; promuovere gli adempimenti di  competenza
governativa conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia  delle
Comunita' europee; cura la tempestiva comunicazione alle  Camere  dei
procedimenti normativi in corso nelle Comunita'  europee,  informando
il Parlamento delle iniziative e posizioni assunte dal Governo  nelle
specifiche materie; 
    b) promuovere e coordina l'azione del Governo per quanto  attiene
ai rapporti con le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano e sovraintende all'attivita' dei commissari del Governo. 
  4. Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  esercita  le  altre
attribuzioni conferitegli dalla legge. 
 
          Note all'art. 5: 
            -  Il  testo  dell'art.  72  della  Costituzione  e'   il
          seguente: 
            "Art. 72. - Ogni disegno  di  legge,  presentato  ad  una
          Camera e' secondo le norme del suo  regolamento,  esaminato
          da  una  commissione  e'  poi  dalla  Camera  stessa,   che
          l'approva articolo per articolo e con votazione finale. 
            Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati  per  i
          disegni di legge dei quali e' dichiarata l'urgenza. 
            Puo' altresi' stabilire in quali casi e forme  l'esame  e
          l'approvazione  dei  disegni  di  legge  sono  deferiti   a
          commissioni,  anche  permanenti,  composte   in   modo   da
          rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.  Anche
          in tali  casi,  fino  al  momento  della  sua  approvazione
          definitiva, il disegno di legge e' rimesso alla Camera,  se
          il Governo o un decimo dei componenti  della  Camera  o  un
          quinto della commissione  richiedono  che  sia  discusso  e
          votato dalla Camera stessa oppure che sia  sottoposto  alla
          sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.  Il
          regolamento determina le forme di  pubblicita'  dei  lavori
          delle commissioni. 
            La procedura normale di esame e di  approvazione  diretta
          da parte della Camera e' sempre adottata per i  disegni  di
          legge in materia costituzionale ed elettorale e per  quelli
          di delegazione legislativa, di autorizzazione a  ratificare
          trattati  internazionali,  di  approvazione  di  bilanci  e
          consuntivi". 
            - La legge n. 87/1953 reca: "Norme sulla  costituzione  e
          sul funzionamento della Corte costuzionale". 
            - Il primo comma dell'art. 95 della Costituzione  prevede
          che: "Il Presidente del Consiglio dei  Ministri  dirige  la
          politica  generale  del  Governo  e  ne  e'   responsabile.
          Mantiene l'unita' di indirizzo politico ed  amministrativo,
          promovendo e coordinando l'attivita' dei Ministri".