ART. 6. 
(Consiglio  di   Gabinetto,   Comitati   di   ministri   e   Comitati
                         interministeriali) 
 
  1. Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  nello  svolgimento
delle  funzioni  previste  dall'articolo  95,  primo   comma,   della
Costituzione, puo' essere coadiuvato da un Comitato, che prende  nome
di Consiglio di  Gabinetto,  ed  e'  composto  dai  ministri  da  lui
designati, sentito il Consiglio dei ministri. 
  2. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' invitare a singole
sedute del Consiglio di Gabinetto altri  ministri  in  ragione  della
loro competenza. 
  3. I Comitati di ministri e quelli interministeriali istituiti  per
legge debbono tempestivamente comunicare al Presidente del  Consiglio
dei ministri l'ordine del giorno delle riunioni.  Il  Presidente  del
Consiglio dei ministri puo' deferire singole questioni  al  Consiglio
dei ministri, perche' stabilisca le direttive alle quali  i  Comitati
debbono attenersi, nell'ambito delle norme vigenti. 
 
          Nota all'art. 6: 
            Per  il  testo  del  primo  comma  dell'art.   95   della
          Costituzione si veda la precedente nota all'art. 5.