ART. 6. (Consiglio di Gabinetto, Comitati di ministri e Comitati interministeriali) 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nello svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 95, primo comma, della Costituzione, puo' essere coadiuvato da un Comitato, che prende nome di Consiglio di Gabinetto, ed e' composto dai ministri da lui designati, sentito il Consiglio dei ministri. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' invitare a singole sedute del Consiglio di Gabinetto altri ministri in ragione della loro competenza. 3. I Comitati di ministri e quelli interministeriali istituiti per legge debbono tempestivamente comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri l'ordine del giorno delle riunioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' deferire singole questioni al Consiglio dei ministri, perche' stabilisca le direttive alle quali i Comitati debbono attenersi, nell'ambito delle norme vigenti.
Nota all'art. 6: Per il testo del primo comma dell'art. 95 della Costituzione si veda la precedente nota all'art. 5.