ART. 7. 
(Delega per il riordinamento dei Comitati di ministri e dei  Comitati
                         interministeriali) 
 
  1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di  legge
ordinaria intese a ridurre  e  riordinare  i  Comitati  di  ministri,
compresi  quelli   non   istituiti   con   legge,   ed   i   Comitati
interministeriali previsti dalle  leggi  vigenti,  ad  eccezione  del
Comitato interministeriale per il credito e il  risparmio,  anche  in
relazione alle norme, agli strumenti ed alle  procedure  disciplinate
nella  presente  legge,  secondo  i  seguenti  principi   e   criteri
direttivi: 
    a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni di competenze; 
    b) coordinamento delle attivita' inerenti a settori  omogenei  di
competenza anche se ripartiti fra piu' Ministeri. 
  2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati previo  parere
delle Commissioni permanenti delle Camere competenti per materia.  Il
Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora
tale parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta. 
  3. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  su  proposta  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione  del
Consiglio dei ministri, si provvede ad adottare  norme  regolamentari
volte a garantire procedure uniformi  in  ordine  alla  convocazione,
alla fissazione  dell'ordine  del  giorno,  al  numero  legale,  alle
decisioni e alle forme di conoscenza delle attivita' dei comitati.