Art. 9 Ministri senza portafoglio, incarichi speciali di Governo, incarichi di reggenza ad interim 1. All'atto della costituzione del Governo, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, puo' nominare, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ministri senza portafoglio, i quali svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Consiglio dei ministri, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. 2. Ogni qualvolta la legge assegni compiti specifici ad un ministro senza portafoglio e questi non venga nominato ai sensi del comma 1, tali compiti si intendono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri che puo' delegarli ad altro ministro. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, puo' conferire ai ministri, con decreto di cui e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale, incarichi speciali di Governo per un tempo determinato. 4. Il Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio dei ministri, puo' conferire al Presidente del Consiglio stesso o ad un ministro l'incarico di reggere ad interim un Dicastero, con decreto di cui e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale.