La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Le anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) sono tenute presso i comuni e presso il Ministero dell'interno. 2. Le anagrafi dei comuni sono costituite da schedari che raccolgono le schede individuali e le schede di famiglia eliminate dall'anagrafe della popolazione residente in dipendenza del trasferimento permanente all'estero delle persone cui esse si riferiscono, ed inoltre le schede istituite a seguito di trascrizione di atti di stato civile pervenuti dall'estero. 3. Gli ufficiali di stato civile devono comunicare all'ufficio d'anagrafe del proprio comune il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni che si riferiscono ai cittadini residenti all'estero. 4. L'anagrafe istituita presso il Ministero dell'interno contiene dati desunti dalle anagrafi comunali e dalle dichiarazioni rese a norma dell'articolo 6. 5. La stessa anagrafe contiene i dati anagrafici dei cittadini nati e residenti all'estero dei quali nessuno degli ascendenti e' nato nel territorio della Repubblica o vi ha mai risieduto. 6. Ai fini di cui al comma 5, l'ufficio dello stato civile di Roma comunica all'anagrafe del Ministero dell'interno il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni che si riferiscono ai predetti cittadini. 7. Apposita annotazione indica, per ogni cittadino incluso nell'anagrafe di cui ai commi 4 e 5, se lo stesso e' iscritto nelle liste elettorali di un comune della Repubblica. 8. Non sono iscritti nelle anagrafi di cui al presente articolo 1 i cittadini che si recano all'estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi. 9. Non sono altresi' iscritti nelle stesse anagrafi: a) i cittadini che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali; b) i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle autorita' locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804. 10. Il supporto tecnico per la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe di cui al comma 4 e' costituito dal centro elettronico della Direzione centrale per i servizi elettorali. 11. Ad uno o piu' funzionari del Ministero dell'interno, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, sono attribuiti i poteri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe. 12. Gli atti delle anagrafi di cui al presente articolo sono atti pubblici.
NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: La legge n. 804/1967 reca: "Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, e dei protocolli connessi, adottate a Vienna, rispettivamente il 18 aprile 1961 e il 24 aprile 1963".