Art. 2. 
  1. L'iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti  all'estero
viene effettuata: 
    a) per  trasferimento  della  residenza  da  un  comune  italiano
all'estero,  dichiarato  o  accertato  a  norma  del  regolamento  di
esecuzione della legge 24 dicembre 1954,  n.  1228,  sull'ordinamento
delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958,  n.  136,  e  successive
modificazioni; 
    b) per trasferimento dall'AIRE di altro comune o dall'anagrafe di
cui al comma  4  dell'articolo  1,  quando  l'interessato  ne  faccia
domanda,  avendo  membri  del  proprio  nucleo   familiare   iscritti
nell'AIRE o nell'anagrafe della popolazione residente del comune; 
    c) a seguito della registrazione dell'atto di  nascita  pervenuto
ai sensi degli articoli 51 e 52 del regio decreto 9 luglio  1939,  n.
1238, e dell'articolo 73, ultimo comma, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200; 
    d) per acquisizione  della  cittadinanza  italiana  da  parte  di
persona residente all'estero; 
    e)  per  esistenza   di   cittadino   all'estero   giudizialmente
dichiarata. 
  2.  L'ufficiale  di  anagrafe  annota  sulle   schede   individuali
l'indirizzo  all'estero  comunicato   dall'interessato   o   comunque
accertato. 
 
          Note all'art. 2:
             -   La  legge  n.  1228/1954  reca:  "Ordinamento  delle
          anagrafi della popolazione residente".
             - Il D.P.R. n. 136/1958 reca: "Regolamento di esecuzione
          della legge 24 dicembre  1954,  n.  1228,  sull'ordinamento
          delle anagrafi della popolazione residente".
             -  Il testo degli articoli 51 e 52 del R.D. n. 1238/1939
          (Ordinamento dello stato civile) e' il seguente:
             "Art. 51. - Le regie autorita' diplomatiche o consolari,
          a norma della legge  consolare,  devono  trasmettere  copia
          degli atti da loro ricevuti o a loro pervenuti al Ministero
          degli affari esteri, il quale ai  fini  della  trascrizione
          trasmette a sua volta:
              gli  atti  di  nascita  all'ufficio di stato civile del
          domicilio del padre del bambino, o della madre se il  padre
          non e' conosciuto;
              gli  atti di matrimonio all'ufficio di stato civile dei
          comuni dell'ultimo domicilio degli sposi;
              gli  atti  di  morte  all'ufficio  di  stato civile del
          comune dell'ultimo domicilio del defunto.
             In  mancanza  di domicilio nel Regno, o se questo non e'
          noto,  gli  atti  sono  trasmessi   per   la   trascrizione
          all'ufficio di stato civile di Roma.
             Art.  52. - Le autorita', che ricevono dai commissari di
          marina o dai comandanti di  navi  mercantili  ovvero  dagli
          ufficiali   designati   a  norma  della  legge  di  guerra,
          approvata con regio decreto 8 luglio  1938,  n.  1415,  gli
          atti  di  nascita  o  di  morte  da  essi  formati,  devono
          trasmettere   prontamente   gli   atti   stessi,   per   la
          trscrizione,  agli  uffici  di  stato  civile competenti ai
          sensi dell'articolo precedente".
             -  Si  trascrive il testo dell'intero art. 73 del D.P.R.
          n. 200/1967  (Disposizioni  sulle  funzioni  e  sui  poteri
          consolari):
             "Art.  73 (Trasmissione di atti e documenti ad autorita'
          nazionali). - L'autorita' consolare trasmette direttamente,
          salvo diverse istruzioni del Ministero degli affari esteri,
          alle competenti autorita' nazionali, atti e denunce di atti
          di  stato  civile,  atti  notarili  o  copie  dei medesimi,
          nonche'  qualunque  altro   atto   o   documento   la   cui
          trasmissione  sia  richiesta dal Codice civile, dalle leggi
          notarili, dalle leggi sulla navigazione marittima ed aerea,
          o da altre leggi dello Stato.
             In  mancanza di altro criterio di competenza, i suddetti
          atti o documenti sono  trasmessi  all'autorita'  competente
          del luogo di ultima residenza in Italia dell'interessato o,
          se questi non ha mai avuto residenza in Italia, a quella di
          Roma".