Art. 3. 1. Nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero devono essere registrate le mutazioni relative alle posizioni anagrafiche conseguenti: a) alle dichiarazioni, rese dagli interessati per se' o per persone sulle quali esercitano la potesta' o tutela, concernenti i trasferimenti di residenza o di abitazione che hanno avuto luogo all'estero; b) alle comunicazioni di stato civile; c) alle dichiarazioni rese dagli interessati concernenti il cambiamento della qualifica professionale e del titolo di studio.