Art. 3. 
  1. Nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero devono essere
registrate  le  mutazioni   relative   alle   posizioni   anagrafiche
conseguenti: 
    a) alle dichiarazioni, rese  dagli  interessati  per  se'  o  per
persone sulle quali esercitano la potesta' o  tutela,  concernenti  i
trasferimenti di residenza o di  abitazione  che  hanno  avuto  luogo
all'estero; 
    b) alle comunicazioni di stato civile; 
    c) alle  dichiarazioni  rese  dagli  interessati  concernenti  il
cambiamento della qualifica professionale e del titolo di studio.