Art. 4. 1. La cancellazione dalle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata: a) per iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente a seguito di trasferimento dall'estero; b) per immigrazione dall'estero in altro comune della Repubblica, segnalata a norma del secondo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136; c) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata; d) per irreperibilita' presunta, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni; e) per perdita della cittadinanza; f) per trasferimento nell'AIRE di altro comune.
Nota all'art. 4: Il testo del secondo comma dell'art. 14 del D.P.R. n. 136/1958 e' il seguente: "Nel caso di persona o di famiglia proveniente dall'estero, l'ufficiale di anagrafe del comune nel quale essa intende stabilire la residenza, deve segnalare tale fatto all'ufficiale di anagrafe del comune di eventuale precedente iscrizione anagrafica, affinche', in relazione all'accertamento, provveda alla formale cancellazione qualora non sia stata a suo tempo effettuata".