Art. 4. 
  1.  La  cancellazione  dalle  anagrafi  degli  italiani   residenti
all'estero viene effettuata: 
    a) per iscrizione nell'anagrafe  della  popolazione  residente  a
seguito di trasferimento dall'estero; 
    b) per immigrazione dall'estero in altro comune della Repubblica,
segnalata a norma del secondo comma dell'articolo 14 del decreto  del
Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136; 
    c)  per  morte,  compresa  la   morte   presunta   giudizialmente
dichiarata; 
    d) per  irreperibilita'  presunta,  trascorsi  cento  anni  dalla
nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni; 
    e) per perdita della cittadinanza; 
    f) per trasferimento nell'AIRE di altro comune. 
 
          Nota all'art. 4:
             Il  testo  del  secondo comma dell'art. 14 del D.P.R. n.
          136/1958 e' il seguente: "Nel caso di persona o di famiglia
          proveniente dall'estero, l'ufficiale di anagrafe del comune
          nel  quale  essa  intende  stabilire  la  residenza,   deve
          segnalare  tale  fatto all'ufficiale di anagrafe del comune
          di eventuale precedente iscrizione  anagrafica,  affinche',
          in   relazione   all'accertamento,  provveda  alla  formale
          cancellazione  qualora  non   sia   stata   a   suo   tempo
          effettuata".