Art. 5. 
  1. Gli  ufficiali  di  anagrafe  che  eseguono  le  iscrizioni,  le
mutazioni e le cancellazioni di cui agli articoli 2,  3  e  4  devono
darne comunicazione entro quarantotto ore al  Ministero  dell'interno
che le comunica entro sessanta giorni dalla ricezione  ai  competenti
uffici consolari.