Art. 6. 
  1. I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza  da  un
comune italiano all'estero  devono  farne  dichiarazione  all'ufficio
consolare della circoscrizione di immigrazione entro  novanta  giorni
dalla immigrazione. 
  2.  I  cittadini  italiani  che  risiedono  all'estero  alla   data
dell'entrata in vigore della presente legge devono dichiarare la loro
residenza  al  competente  ufficio  consolare  entro  un  anno  dalla
predetta data. 
  3. I  cittadini  italiani  residenti  all'estero  che  cambiano  la
residenza o l'abitazione devono  farne  dichiarazione  entro  novanta
giorni all'ufficio consolare nella cui  circoscrizione  si  trova  la
nuova residenza o la nuova abitazione. 
  4. Le dichiarazioni rese dagli  interessati  devono  specificare  i
componenti della  famiglia  di  cittadinanza  italiana  ai  quali  la
dichiarazione stessa si riferisce. 
  5. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari provvedono
comunque a svolgere ogni opportuna  azione  intesa  a  promuovere  la
presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo,  anche
sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 5, ed avvalendosi,
per quanto possibile, della collaborazione delle pubbliche  autorita'
locali, per ottenere la segnalazione  dei  nominativi  dei  cittadini
italiani residenti nelle rispettive circoscrizioni,  e  dei  relativi
recapiti. 
  6. Le notizie recate  dalle  dichiarazioni  sono  registrate  dagli
uffici  consolari  interessati  negli  schedari  istituiti  a   norma
dell'articolo 67  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 200. Scaduti i termini per  la  presentazione  delle
dichiarazioni di cui  al  presente  articolo,  gli  uffici  consolari
provvedono ad iscrivere d'ufficio nei predetti schedari  i  cittadini
italiani che non abbiano presentato le dichiarazioni,  ma  dei  quali
gli uffici consolari abbiano conoscenza, in  base  ai  dati  in  loro
possesso. 
  7. Una copia  autentica  della  dichiarazione  o,  in  mancanza  di
questa, l'iscrizione d'ufficio e' trasmessa entro centottanta  giorni
dall'ufficio consolare al Ministero dell'interno per le registrazioni
di competenza e per le successive, immediate comunicazioni al  comune
italiano competente. 
  8.  Altra  copia  autentica  della   dichiarazione   e'   trasmessa
all'ufficio consolare della circoscrizione di provenienza. 
  9. La richiesta agli  uffici  consolari,  da  parte  dei  cittadini
italiani residenti all'estero, di atti, documenti e certificati  deve
essere  accompagnata,  qualora  non  siano  gia'  state  rese,  dalle
dichiarazioni di cui  al  presente  articolo.  In  mancanza  di  tali
dichiarazioni gli uffici consolari corrisponderanno  alla  richiesta,
provvedendo contestualmente alla iscrizione  d'ufficio  a  norma  del
comma 6. 
 
          Nota all'art. 6: 
             Il testo dell'art. 67  del  D.P.R.  n.  200/1967  e'  il
          seguente: 
             "Art.  67.  (Schedario  dei  cittadini)  -  Presso  ogni
          ufficio consolare e' istituito e mantenuto uno schedario il
          piu' possibile aggiornato, tenuto conto  delle  circostanze
          locali, dei cittadini residenti nella circoscrizione. 
             La  iscrizione  nello  schedario,  di  cui   l'autorita'
          consolare puo' rilasciare certificazione,  non  costituisce
          prova dello stato di cittadinanza. 
             Nello schedario  e'  presa  nota,  oltre  che  dei  dati
          anagrafici e professionali, anche degli atti  o  fatti  che
          producono o possono produrre la perdita della  cittadinanza
          o dei diritti civili od una restrizione nell'esercizio  dei
          medesimi, nonche' di ogni  altro  elemento  utile  ai  fini
          della tutela degli interessi del connazionale".