Art. 7. 
  1. Sulla base delle risultanze dell'anagrafe dei cittadini italiani
residenti all'estero e  con  l'osservanza  delle  disposizioni  degli
articoli da 29 a 31 del decreto del Presidente  della  Repubblica  31
gennaio 1958, n. 136, spetta agli ufficiali di anagrafe dei comuni ed
a quelli di cui all'articolo 1, comma 11, il  rilascio  dei  seguenti
certificati: 
    a) certificato di stato di famiglia; 
    b) certificato di residenza attestante  che  il  richiedente,  in
precedenza iscritto nell'anagrafe dei residenti nel comune  da  certa
data, risulta  attualmente  nell'anagrafe  degli  italiani  residenti
all'estero, con decorrenza dalla data di cancellazione  dall'anagrafe
della popolazione  residente  per  trasferimento  all'estero,  ovvero
dalla data di iscrizione nell'anagrafe  dei  residenti  all'estero  a
seguito di trascrizione di atto di stato civile. 
 
          Nota all'art. 7:
             Il  testo  degli articoli 29 e 31 del D.P.R. n. 136/1958
          e' il seguente:
             "Art.  29  (Certificati  anagrafici).  -  I  certificati
          concernenti la residenza e lo stato di famiglia  anagrafica
          vengono  rilasciati  dall'ufficiale  di  anagrafe a domanda
          dell'interessato.
             Nel  caso  che il richiedente non sia il capo famiglia o
          altro componente della famiglia  anagrafica,  la  richiesta
          deve  essere  accompagnata  dalla  esibizione  della  carta
          d'identita' od altro idoneo documento di riconoscimento,  i
          cui   estremi   devono   essere   trascritti   negli   atti
          dell'ufficio".
             "Art.   31   (Ricorsi   in   materia  di  certificazioni
          anagrafiche). - In caso di rifiuto  opposto  dall'ufficiale
          di  anagrafe  al  rilascio  dei certificati anagrafici e in
          caso  di  errori  contenuti  in  essi,  si   applicano   le
          disposizioni  di  cui  all'art.  160  del  T.U. della legge
          comunale e provinciale approvato con R.D. 4 febbraio  1915,
          n. 148, ed all'art. 63 del testo unico della legge comunale
          e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383".