IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453, e l'art. 25, comma 19- bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638; Vista la proposta della commissione paritetica, di cui all'art. 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453; Udito il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1985; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del tesoro; E M A N A il seguente decreto: Art. 1. In attuazione dell'art. 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'art. 3, lettera a), della legge costituzionale medesima, e dell'art. 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, sono trasferite alla regione Valle d'Aosta le funzioni amministrative in materia di industria esercitate nel territorio regionale sia da organi centrali e periferici dello Stato sia da enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o interregionale, ivi comprese le funzioni gia' esercitate dagli enti soppressi in attuazione dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Restano ferme le funzioni amministrative gia' trasferite alla regione o, comunque, da essa esercitate nella predetta materia. Restano ferme le attribuzioni di funzioni ai comuni e agli altri enti locali della Valle d'Aosta disposte dalla legge 16 maggio 1978, n. 196, e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182.