Art. 2. Le funzioni trasferite ai sensi del precedente art. 1 riguardano le attivita' svolte, in qualunque forma, nel territorio della regione concernenti la produzione di beni - esclusi quelli dell'agricoltura, della zootecnia, della caccia, della pesca e delle foreste - e la trasformazione di beni in generale. Concernono altresi' la produzione e la trasformazione di energia, le attivita' di ricerca, coltivazione, utilizzazione, ritrattamento e trasporto di materie prime e di energia, nonche' la promozione, il coordinamento, la vigilanza e la tutela di tutte le attivita' precedentemente indicate.