Art. 2.
  Le funzioni trasferite ai sensi del precedente art. 1 riguardano le
attivita' svolte, in qualunque forma, nel  territorio  della  regione
concernenti  la produzione di beni - esclusi quelli dell'agricoltura,
della zootecnia, della caccia, della pesca e delle  foreste  -  e  la
trasformazione di beni in generale. Concernono altresi' la produzione
e  la  trasformazione  di   energia,   le   attivita'   di   ricerca,
coltivazione,  utilizzazione,  ritrattamento  e  trasporto di materie
prime e di energia,  nonche'  la  promozione,  il  coordinamento,  la
vigilanza e la tutela di tutte le attivita' precedentemente indicate.