Art. 4.
  Per   consentire   un   efficace   coordinamento   delle  attivita'
industriali, come individuate al precedente art.  2,  nel  territorio
della  Valle  d'Aosta, i programmi di sviluppo, di ristrutturazione e
di riconversione industriale relativi alle attivita' delle societa' a
partecipazione  statale da realizzarsi nel territorio valdostano sono
approvati dai competenti organi dello Stato, sentita la  regione  per
la tutela degli interessi economici e sociali della Valle d'Aosta.