Art. 4. Per consentire un efficace coordinamento delle attivita' industriali, come individuate al precedente art. 2, nel territorio della Valle d'Aosta, i programmi di sviluppo, di ristrutturazione e di riconversione industriale relativi alle attivita' delle societa' a partecipazione statale da realizzarsi nel territorio valdostano sono approvati dai competenti organi dello Stato, sentita la regione per la tutela degli interessi economici e sociali della Valle d'Aosta.