Art. 5. 
  Per la promozione delle attivita' industriali, come individuate  al
precedente art. 2, nel territorio della Valle  d'Aosta,  le  funzioni
amministrative in materia di incentivi finanziari e di servizi  reali
alle imprese previsti da  leggi  dello  Stato  sono  esercitate,  per
delega, dalla regione. 
  La regione e' sentita  in  ordine  a  programmi,  piani  e  criteri
generali concernenti le modalita' di determinazione  degli  incentivi
alle imprese industriali operanti in Valle d'Aosta.