Art. 5. Per la promozione delle attivita' industriali, come individuate al precedente art. 2, nel territorio della Valle d'Aosta, le funzioni amministrative in materia di incentivi finanziari e di servizi reali alle imprese previsti da leggi dello Stato sono esercitate, per delega, dalla regione. La regione e' sentita in ordine a programmi, piani e criteri generali concernenti le modalita' di determinazione degli incentivi alle imprese industriali operanti in Valle d'Aosta.