Art. 6.
  I  competenti  organi di Governo e dell'Amministrazione dello Stato
esercitano, nell'ambito dei poteri  loro  spettanti,  ogni  attivita'
intesa ad assicurare:
    a)  un'adeguata  partecipazione  della  regione  ai  procedimenti
decisionali degli organi degli enti, istituti e  aziende  di  diritto
pubblico  o riconosciuti di interesse pubblico, a carattere nazionale
o  interregionale,  che  riguardino  direttamente,   anche   se   non
esclusivamente,  attivita'  industriali  nel  territorio  valdostano,
anche, eventualmente,  attraverso  la  modificazione  dei  rispettivi
statuti;
    b)  un'adeguata  partecipazione  della regione ai procedimenti di
approvazione dei piani pluriennali relativi all'attivita' degli  enti
di  gestione  delle  imprese a partecipazione statale, che riguardino
direttamente, anche se non esclusivamente, attivita' industriali  nel
territorio valdostano;
    c)  la  nomina  di  almeno  un membro designato dalla regione nel
consiglio di amministrazione delle imprese a  partecipazione  statale
che   svolgono  attivita'  industriale  di  rilevante  interesse  per
l'economia della Valle d'aosta.