Art. 6. I competenti organi di Governo e dell'Amministrazione dello Stato esercitano, nell'ambito dei poteri loro spettanti, ogni attivita' intesa ad assicurare: a) un'adeguata partecipazione della regione ai procedimenti decisionali degli organi degli enti, istituti e aziende di diritto pubblico o riconosciuti di interesse pubblico, a carattere nazionale o interregionale, che riguardino direttamente, anche se non esclusivamente, attivita' industriali nel territorio valdostano, anche, eventualmente, attraverso la modificazione dei rispettivi statuti; b) un'adeguata partecipazione della regione ai procedimenti di approvazione dei piani pluriennali relativi all'attivita' degli enti di gestione delle imprese a partecipazione statale, che riguardino direttamente, anche se non esclusivamente, attivita' industriali nel territorio valdostano; c) la nomina di almeno un membro designato dalla regione nel consiglio di amministrazione delle imprese a partecipazione statale che svolgono attivita' industriale di rilevante interesse per l'economia della Valle d'aosta.