Ai presidenti delle regioni a statuto ordinario e speciale Ai presidenti delle province autonome di Bolzano e Trento Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, stabilisce le caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano; in particolare la tabella F dell'allegato I del decreto fissa le concentrazioni minime richieste per le acque destinate al consumo umano sottoposte a trattamento di addolcimento o dissalazione. Poiche' da qualche tempo vengono propagandati e venduti quali dispositivi tendenti a migliorare le caratteristiche di qualita' dell'acqua potabile distribuita, una vasta gamma di apparecchi il cui effetto puo' esplicarsi sulla durezza dell'acqua e/o sui caratteri organolettici dell'acqua potabile, (quali gli addolcitori a scambio ionico, i filtri meccanici, i dosatori di reagenti chimici, gli osmotizzatori, i filtri a carbone attivo ed apparecchiature che si basano su principi fisici) che comunque vengono utilizzati su acque gia' distribuite con caratteristiche di potabilita', si ritiene opportuno, dopo aver sentito il Consiglio superiore di sanita', impartire istruzioni tecniche per un corretto impiego delle predette apparecchiature. Occorre ribadire innanzitutto che l'acqua potabile deve rispondere ai requisiti previsti dalla vigente normativa per cui qualsiasi intervento tendente a modificare le caratteristiche deve essere attentamente valutato in relazione alla tipologia dell'apparecchio utilizzato ed all'impiego specifico dell'acqua. Rilevato che dette apparecchiature in alcuni casi possono migliorare le caratteristiche chimiche, fisiche e chimico-fisiche, senza alterare le condizioni di sicurezza dell'acqua potabile; si ritiene necessario definire le prestazioni cui devono rispondere gli apparecchi stessi, in modo che l'acqua potabile cosi' trattata non venga addolcita al di sotto dei livelli previsti dalla normativa vigente e non venga sottoposta a rischi di inquinamento o peggioramento della qualita' dell'acqua stessa. Art. 1. Campo di applicazione 1. Le presenti istruzioni si applicano esclusivamente alle apparecchiature ad uso domestico per il trattamento delle acque potabili.