Art. 2. Terminologia 1. Per acqua potabile si intende l'acqua distribuita da acquedotti pubblici, consortili e privati, riconosciuta idonea al consumo umano dalle competenti autorita' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236. 2. Gli addolcitori a scambio ionico sono quelle apparecchiature atte a sostituire gli ioni costituenti la durezza dell'acqua con ioni di sodio, allo scopo di diminuire o eliminare la formazione di depositi calcarei consentendo un risparmio energetico e la riduzione nell'impiego di detersivi. 3. I dosatori di reagenti chimici sono quelle apparecchiature utilizzate per l'aggiunta di prodotti consentiti dalla legislazione sulle acque potabili in quantita' proporzionale alla portata dell'acqua, allo scopo di proteggere gli impianti evitando incrostazioni, corrosioni e depositi ovvero per trattamenti di postclorazione. 4. Gli osmotizzatori sono quelle apparecchiature che operano sulla base del principio dell'osmosi inversa, ovvero del processo chimico-fisico di permeazione attraverso una membrana semipermeabile allo scopo di ridurre il tenore salino dell'acqua. 5. I filtri meccanici sono quelle apparecchiature atte a trattenere mediante barriere di tipo fisico le particelle sospese nell'acqua. 6. I filtri a carbone attivo sono quelle apparecchiature contenenti carboni di tipo vegetale o minerale, dotati di effetto adsorbente, generalmente proposti come rimedio per eliminare sgradevoli sapori connessi con il trattamento dell'acqua con cloro o suoi derivati o come rimedio per eliminare alcuni microinquinanti chimici. 7. I sistemi fisici sono quelle apparecchiature che vengono proposte per limitare o impedire la formazione di incrostazioni e corrosioni mediante azioni di tipo fisico di qualsivoglia genere: elettrico, elettronico e magnetico. Capo 2 CONDIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Nessuna delle apparecchiature destinate alla correzione delle caratteristiche chimiche, fisiche o microbiologiche delle acque potra' essere propagandata o venduta sotto la voce generica di "depuratore d'acqua" ma solo con la precisa indicazione della specifica azione svolta (es. addolcitore). Sui fogli illustrativi delle apparecchiature deve essere chiaramente indicata a cura del produttore la conformita' alle presenti istruzioni mediante la frase "apparecchiatura ad uso domestico per il trattamento di acque potabili". 2. Le apparecchiature destinate al trattamento dell'acqua non sottostanno alle presenti istruzioni qualora destinate ad esclusivo servizio di impianti tecnologici ed elettrodomestici ovvero quando da esse si diparta una rete indipendente da quella che alimenta l'uso potabile. In questo caso deve essere presente un dispositivo in grado di assicurare il non ritorno dell'acqua trattata nella rete potabile. 3. Non sono ammesse apparecchiature fisse o portatili per il trattamento domestico dell'acqua quando siano destinate all'applicazione al singolo rubinetto o punto d'uso. 4. Per la tutela della salute degli utenti sono ammesse solo quelle apparecchiature che rispettino le condizioni di carattere generale elencate nel seguito e quelle di carattere speciale di cui al successivo capo 3. Dovranno essere rispettate le seguenti condizioni: ammissibilita' dei soli trattamenti che consentano di rispettare i limiti previsti per i parametri riportati nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 236/1988; ed in particolare per quanto riguarda l'addolcimento di quanto indicato nella tabella F; ubicazione delle apparecchiature in locale igienicamente idoneo; rispondenza alla normativa vigente dei materiali utilizzati per la costruzione dell'apparecchiatura destinata al contatto con l'acqua; presenza di un contatore a monte delle apparecchiature nonche' di punti di prelievo per analisi prima e dopo le apparecchiature di trattamento; presenza di un sistema di by-pass automatico o di un sistema di by-pass manuale; presenza di un dispositivo in grado di assicurare il non ritorno dell'acqua; presenza di un documento tecnico dal quale risultino chiaramente la descrizione dell'apparecchiatura, i principi del suo funzionamento, gli allacciamenti, le saracinesche di intercettazione, i rubinetti di presa, i punti di scarico ed ogni altro elemento attinente la funzionalita' dell'apparecchiatura stessa; disponibilita' di un manuale di manutenzione con chiare istruzioni per l'uso; su tale manuale dovra' essere dichiarata la conformita' dell'apparecchiatura alle presenti istruzioni; installazione dell'apparecchiatura da parte di personale qualificato secondo le regole dell'arte; collaudo da parte dell'installatore e certificazione di corretto montaggio, secondo le istruzioni del costruttore; notifica dell'installazione dell'impianto alla unita' sanitaria locale di competenza. Capo 3 CONDIZIONI DI CARATTERE SPECIALE 1. Addolcitori a scambio ionico. Per detti addolcitori debbono venire osservate le ulteriori seguenti condizioni: le apparecchiature devono essere dotate di un dispositivo per la rigenerazione automatica, che deve venire effettuata almeno ogni quattro giorni; le apparecchiature devono essere dotate di un sistema automatico di autodisinfezione durante la rigenerazione. In difetto le apparecchiature devono essere dotate di un idoneo sistema di post-disinfezione continua; le apparecchiature devono essere dotate di un sistema di miscelazione dell'acqua originaria con quella deionizzata al fine di mantenere la durezza ai punti d'uso nell'ambito di quanto raccomandato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 236/1988, ed il contenuto in sodioioni non eccedente complessivamente il limite di 150 mg/l come Na; le resine e gli altri scambiatori di ioni devono rispondere alle prescrizioni previste per i tipi utilizzati nel campo alimentare. 2. Dosatori di reagenti chimici. Per i dosatori di reagenti chimici devono essere osservate le ulteriori seguenti condizioni: il dosaggio dei reagenti chimici deve risultare proporzionale alla portata da trattare in qualsiasi condizione di esercizio; i reagenti devono rispondere alle prescrizioni di purezza previste per l'utilizzazione in campo alimentare o nel trattamento delle acque potabili; le confezioni dei prodotti impiegati devono riportare in etichetta la composizione quali-quantitativa, nonche' il campo di impiego del prodotto; le concentrazioni nell'acqua in uscita dall'impianto dei vari cationi ed anioni aggiunti non devono superare i valori limite previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 236/1988. 3. Osmotizzatori. Per gli osmotizzatori devono essere osservate le ulteriori seguenti condizioni: il funzionamento deve essere completamente automatizzato; deve essere presente un dispositivo in grado di assicurare il non ritorno dell'acqua anche sullo scarico; le membrane e gli altri componenti dell'impianto a contatto con l'acqua devono rispondere alle prescrizioni previste per i materiali destinati a venire in contatto con gli alimenti e le bevande; qualora sia previsto un serbatoio di raccolta a valle del trattamento, l'impianto deve essere dotato di un sistema di disinfezione continua a base di cloro o di suoi composti; eventuali reagenti utilizzati nel pretrattamento devono rispondere alle prescrizioni di purezza previste per l'utilizzazione nel campo alimentare o nel trattamento delle acque potabili; per il pretrattamento dell'acqua di alimentazione degli osmotizzatori, e' consentito l'utilizzo di filtri a carbone attivo e microfiltri. 4. Filtri meccanici. Sono ammessi esclusivamente filtri meccanici con rete sintetica o metallica in grado di trattenere particelle sospese di dimensioni non inferiori a 50 micron. I filtri meccanici devono essere facilmente lavabili automaticamente o manualmente. Capo 4 DIVIETI E RACCOMANDAZIONI Non sono comunque ammesse le seguenti apparecchiature per il trattamento domestico delle acque potabili. Filtri a carbone attivo. In considerazione dei rischi di proliferazione batterica e di rilascio incontrollato di microinquinanti, i filtri a carbone attivo non sono ammessi per il trattamento domestico delle acque potabili. Sistemi fisici. In considerazione dell'inadeguatezza della documentazione sanitaria e dell'incertezza scientifica sull'efficacia di questi trattamenti, i sistemi fisici non sono ammessi per il trattamento domestico delle acque potabili. Altre apparecchiature non previste nelle presenti istruzioni ed utilizzate per il trattamento domestico delle acque potabili devono essere approvate, prima della loro immissione in commercio, dal Ministero della sanita'. Negli stabili di nuova costruzione o in quelli sottoposti a globale ristrutturazione e' da perseguire la soluzione della doppia rete, di cui una destinata ad uso tecnologico e l'altra per l'uso potabile alimentata con acqua non trattata. Capo 5 CONTROLLI L'autorita' sanitaria potra' in qualsiasi momento controllare la rispondenza delle apparecchiature alle presenti istruzioni. Il Ministro: DE LORENZO