Art. 3. 
  1. Gli allievi carabinieri e finanzieri e gli allievi sottufficiali
dell'Arma dei carabinieri e  del  Corpo  della  guardia  di  finanza,
all'atto dell'arruolamento, contraggono una  ferma  volontaria  della
durata di anni quattro, salvo quanto disposto dal successivo articolo
5.