Art. 4. 
  1. Al termine della ferma volontaria i carabinieri, i finanzieri  e
gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia  di
finanza,  che  conservino  l'idoneita'   psico-fisica   al   servizio
incondizionato e siano meritevoli per qualita'  morali  e  culturali,
buona condotta, attitudini e rendimento,  di  continuare  a  prestare
servizio  nell'Arma  e  nel  Corpo,  sono  ammessi,  salvo  esplicita
rinunzia, in servizio permanente con  determinazione  del  comandante
generale che puo' delegare tale facolta' ai comandanti di Corpo. 
  2. Possono ottenere altresi' l'ammissione al  servizio  permanente,
con le modalita' di cui al comma  1,  i  vicebrigadieri  che  abbiano
un'anzianita' di servizio di almeno quattro anni. 
  3. La domanda di rinunzia al passaggio in  servizio  permanente  va
presentata, almeno sessanta giorni prima della scadenza  della  ferma
volontaria, al comando cui e' in forza il militare. 
  4. L'ufficiale diretto da cui dipende il militare, qualora  ritenga
che il medesimo non sia meritevole  di  essere  ammesso  in  servizio
permanente,  inoltra,  per  via  gerarchica,  motivata  proposta   di
proscioglimento al comandante generale, che decide, sentito il parere
della Commissione di avanzamento per i  sottufficiali,  integrata  da
tre appuntati da lui designati. Avverso  la  decisione  l'interessato
puo' esperire le impugnative di legge. 
  5. I militari che non siano ammessi in servizio permanente  cessano
dalla ferma volontaria e sono collocati in  congedo.  Il  periodo  di
tempo eventualmente trascorso in servizio  oltre  la  scadenza  della
ferma volontaria e'  considerato  come  servizio  prestato  in  ferma
volontaria. 
  6. All'atto del congedo e' corrisposto un  premio  pari  all'ultimo
stipendio mensile percepito per ogni anno o frazione superiore a  sei
mesi di servizio prestato. Tale premio non e' comunque cumulabile con
la  indennita'  di  anzianita'  di  servizio,  che   dovesse   essere
corrisposta per effetto di altra normativa.