Art. 34.
(Ammissione all'esame di Stato degli iscritti
ad un corso di specializzazione)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, sono
ammessi a sostenere gli esami di Stato di cui al comma 2 di detto
articolo, dopo il conseguimento del diploma di specializzazione,
coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge,
risultino iscritti ad un corso di specializzazione almeno triennale
in psicologia o in uno dei suoi rami, e che documentino altresi' di
aver svolto, per almeno un anno, attivita' che forma oggetto della
professione di psicologo.