ART. 10. 
                       (Collegio dei sindaci). 
 
1. Il collegio dei sindaci vigila sulla  legittimita'  e  regolarita'
contabile  di  tutte  le  gestioni  amministrate   dall'Istituto   e,
nell'ambito di tale attribuzione, esercita il  controllo  sugli  atti
relativi alla gestione del patrimonio  e  sul  bilancio  dell'ente  e
redige le relazioni sui bilanci di previsione, sui conti consuntivi e
sugli stati patrimoniali riferendone al consiglio di amministrazione. 
2. Il collegio sindacale e composto da: 
 a)  quattro  rappresentanti  del  Ministero  del  lavoro   e   della
previdenza sociale, con qualifica non inferiore a dirigente generale,
di cui uno con funzioni di presidente; 
 b) tre rappresentanti del Ministero del tesoro, con la qualifica non
inferiore a dirigente generale, di  cui  uno  con  funzioni  di  vice
presidente. 
3. Per ciascuno dei componenti del  collegio  e  nominato  un  membro
supplente. 
4. I componenti del collegio sindacale intervengono alle  sedute  del
consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e  dei  comitati
previsti per le varie gestioni. 
5. Su designazione del presidente del collegio assistono  normalmente
alle adunanze degli altri organi centrali almeno due sindaci, uno dei
quali puo' essere scelto anche tra quelli supplenti. 
6. I sindaci non possono far parte di commissioni e comitati comunque
istituiti nell'ambito dell'Istituto, ne' ricevere incarichi di studio
o di consulenza. 
7. Il colleggio dei sindaci e costituito con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di concerto  con  il  Ministro  del
tesoro. 
8. Il presidente del collegio e nominato con decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro del  lavoro  e  della
previdenza sociale e il Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto  e
designato, tra i rappresentanti del Ministero  del  tesoro,  il  vice
presidente del collegio. 
9. I componenti effettivi del collegio dei sindaci ed  il  magistrato
della Corte  dei  conti  delegato  al  controllo  dell'Istituto  sono
collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 58 del testo unico delle
disposizioni concernenti lo  statuto  degli  impiegati  civili  dello
Stato, approvato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni. 
10. Sono abrogati gli articoli 29,  30,  31  e  32  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.  639,  ed  ogni  altra
disposizione in, contrasto o incompatibile con il presente articolo. 
 
          Nota all'art. 10, comma 9:
          L'art. 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo
          statuto degli impiegati civili dello Stato,  approvato  con
          D.P.R.  10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall'art. 35
          del D.P.R. n. 1077/1970, e cosi' formulato:
          "Art.  58  (Presupposti  e procedimento). - Il collocamento
          fuori ruolo puo'  essere  disposto  per  il  disimpegno  di
          funzioni  dello  Stato  o  di altri enti pubblici attinenti
          agli interessi dell'amministrazione che lo  dispone  e  che
          non      rientrino      nei      compiti      istituzionali
          dell'amministrazione stessa.
          L'impiegato  collocato  fuori  ruolo non occupa posto nella
          qualifica  del  ruolo  organico   cui   appartiene;   nella
          qualifica  iniziale del ruolo stesso e lasciato scoperto un
          posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo.
          Al  collocamento  fuori  ruolo  si provvede con decreto dei
          Ministri competenti di concerto  con  il  Ministro  per  il
          tesoro,    sentiti   l'impiegato   ed   il   consiglio   di
          amministrazione.
          Al  collocamento  fuori  ruolo dell'impiegato con qualifica
          non  inferiore  a  direttore  generale   si   provvede   in
          conformita' al quarto comma dell'art. 56.
          I  casi  nei  quali  gli impiegati possono essere collocati
          fuori ruolo, sono determinati col regolamento".