ART. 10.
(Collegio dei sindaci).
1. Il collegio dei sindaci vigila sulla legittimita' e regolarita'
contabile di tutte le gestioni amministrate dall'Istituto e,
nell'ambito di tale attribuzione, esercita il controllo sugli atti
relativi alla gestione del patrimonio e sul bilancio dell'ente e
redige le relazioni sui bilanci di previsione, sui conti consuntivi e
sugli stati patrimoniali riferendone al consiglio di amministrazione.
2. Il collegio sindacale e composto da:
a) quattro rappresentanti del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, con qualifica non inferiore a dirigente generale,
di cui uno con funzioni di presidente;
b) tre rappresentanti del Ministero del tesoro, con la qualifica non
inferiore a dirigente generale, di cui uno con funzioni di vice
presidente.
3. Per ciascuno dei componenti del collegio e nominato un membro
supplente.
4. I componenti del collegio sindacale intervengono alle sedute del
consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e dei comitati
previsti per le varie gestioni.
5. Su designazione del presidente del collegio assistono normalmente
alle adunanze degli altri organi centrali almeno due sindaci, uno dei
quali puo' essere scelto anche tra quelli supplenti.
6. I sindaci non possono far parte di commissioni e comitati comunque
istituiti nell'ambito dell'Istituto, ne' ricevere incarichi di studio
o di consulenza.
7. Il colleggio dei sindaci e costituito con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del
tesoro.
8. Il presidente del collegio e nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e il Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto e
designato, tra i rappresentanti del Ministero del tesoro, il vice
presidente del collegio.
9. I componenti effettivi del collegio dei sindaci ed il magistrato
della Corte dei conti delegato al controllo dell'Istituto sono
collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 58 del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.
10. Sono abrogati gli articoli 29, 30, 31 e 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, ed ogni altra
disposizione in, contrasto o incompatibile con il presente articolo.
Nota all'art. 10, comma 9:
L'art. 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall'art. 35
del D.P.R. n. 1077/1970, e cosi' formulato:
"Art. 58 (Presupposti e procedimento). - Il collocamento
fuori ruolo puo' essere disposto per il disimpegno di
funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti
agli interessi dell'amministrazione che lo dispone e che
non rientrino nei compiti istituzionali
dell'amministrazione stessa.
L'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella
qualifica del ruolo organico cui appartiene; nella
qualifica iniziale del ruolo stesso e lasciato scoperto un
posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo.
Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto dei
Ministri competenti di concerto con il Ministro per il
tesoro, sentiti l'impiegato ed il consiglio di
amministrazione.
Al collocamento fuori ruolo dell'impiegato con qualifica
non inferiore a direttore generale si provvede in
conformita' al quarto comma dell'art. 56.
I casi nei quali gli impiegati possono essere collocati
fuori ruolo, sono determinati col regolamento".