ART. 11.
(Responsabilita' degli amministratori).
1. Il diritto al risarcimento dei danni arrecati all'Amministrazione
da parte dei componenti degli organi dell'Istituto, nell'esercizio
delle loro funzioni, si estingue con il decorso del termine di
prescrizione ordinaria prevista dal codice civile, che inizia a
decorrere dal giorno in cui si e verificato il fatto causativo del
danno.